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Legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 (BUR n. 86/2010)

Modificazioni dellalegge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

Legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 (BUR n. 86/2010) (Novellazione)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12


SOMMARIO
Legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 (BUR n. 86/2010) - Testo storico

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, n. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 fino al 31 dicembre 2010.
6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di classifica di cui all’articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell’articolo 35.
6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.”
Art. 2 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”..
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo le parole: “sentita la competente commissione consiliare” sono aggiunte le parole: “che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere”.
Art. 3 - Esenzione dal contributo di bonifica per l’anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010.
1. Gli immobili, come individuati al comma 6 bis dell’articolo 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 così come introdotto dalla presente legge, interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l’anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati dagli eventi alluvionali provvedono ad individuare la perimetrazione delle aree dei rispettivi territori interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le relative risultanze alla Giunta regionale.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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