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Legge regionale 2 dicembre 2010, n. 26 (BUR n. 90/2010)

Modifiche allalegge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Legge regionale 2 dicembre 2010, n. 26 (BUR n. 90/2010) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 2010, n. 26 (BUR n. 90/2010) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Art. 1 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “trasporto pubblico locale” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis,”.
2. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è abrogato.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è inserito il seguente articolo:
“Art. 37 bis - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale.
1. Gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all’articolo 71 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.
2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8, comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa di:
1) euro 30,00 se pagata immediatamente nelle mani degli agenti accertatori all’atto della contestazione ovvero entro i successivi dieci giorni presso le stazioni ferroviarie abilitate o secondo le altre modalità previste dal gestore;
2) euro 150,00 se pagata dopo il sessantesimo giorno dalla contestazione.
3. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
4. Le sanzioni e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche all’utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni, presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento.
5. Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, corrispondendo una maggiorazione pari a euro 5,00.
6. In deroga al comma 5, il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che sale su un treno regionale da una stazione o una fermata sita nel territorio della Regione del Veneto ed avvisa il personale di bordo all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, corrisponde il solo prezzo del biglietto, senza applicazione di alcuna maggiorazione, nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni seguenti:
a) biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria;
b) assenza o mancato funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti;
c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi di titoli di viaggio situati nel raggio di 300 metri e raggiungibili a piedi.
7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa:
a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all’atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva;
b) procede, subito dopo la salita, all’auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l’ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.
8. Ai viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica anche temporanea, o psichica, non si applica la maggiorazione di cui al comma 5 qualora all’atto dell’accertamento l’incapacità risulti evidente ovvero sia prodotta adeguata certificazione entro i successivi quindici giorni presso una qualsiasi biglietteria del soggetto gestore.
9. L’importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
10. Il soggetto gestore provvede a dare adeguata pubblicità alle modalità di acquisto e convalida dei titoli di viaggio, alle sanzioni applicabili e ad ogni altra informazione utile per l’utente del servizio. Dette informazioni sono esposte, all’interno delle stazioni ferroviarie e dei treni, almeno in lingua italiana ed inglese.
11. I proventi relativi alle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dal soggetto affidatario dei servizi ferroviari di interesse regionale e costituiscono un apposito fondo destinato esclusivamente ad investimenti non previsti dal contratto stipulato tra Regione e soggetto gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio offerto e del benessere degli utenti; le risorse di tale fondo sono impiegate secondo un piano di investimenti definito annualmente dal soggetto gestore in accordo con la Giunta regionale.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina dettata dal DPR 11 luglio 1980, n. 753.”.


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