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Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)

Modifiche allalegge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche

Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis ( 2)
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis ( 3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.
Art. 4 - Modiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie.
1. Il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 5)
3. La lettera b) del comma 7 ter dell’articolo 48, è così sostituita:
omissis ( 6)
4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è soppressa l’espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).
Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.
Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. omissis ( 7)
2. Sono abrogati l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Articolo riportato dopo l’art. 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 2) Comma riportato al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 3) Comma riportato al comma 4 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 4) Comma riportato al comma 5 dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 5) Commi riportati dopo il comma 5 dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 6) Testo riportato alla lett. b) del comma 7 ter dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 7) Comma abrogato da comma 2 art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo:
“Art. 11 bis - Aggiornamento del quadro conoscitivo.
1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.
Art. 4 - Modiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie.
1. Il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT.”.
2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
“5 bis. A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.
5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
5 quater. Dall’approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all’articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente.”.
3. La lettera b) del comma 7 ter dell’articolo 48, è così sostituita:
“b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.”.
4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è soppressa l’espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).
Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.
Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
2. Sono abrogati l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 08/07/2010

PGR n. 1

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: parere espresso

La commissione ha espresso parere in data: 17/11/2020

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: