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Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010)
Modifiche allalegge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”
Sommario
“Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
SOMMARIO
- Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
Sommario
“Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 4 - Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.
“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.
“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla normativa vigente in materia”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 40 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla normativa vigente in materia”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 5 dell’articolo 47 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla normativa vigente in materia”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 2 dell’articolo 60 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole:
“legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ” sono aggiunte le seguenti parole:
“all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 ”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 (BUR n. 8/2010) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
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- Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 4 - Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 5 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 6 - Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.