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Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011)

Modifiche allalegge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” in materia di paesaggio.

Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” IN MATERIA DI PAESAGGIO. (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 41/2011), con il quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 che inserisce l’articolo 45-decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Secondo il ricorrente la norma impugnata è illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e dichiarato l’illegittimità dell’articolo 12. La Corte ha evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una “assimilazione” fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche similari, sia pure per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente incidente su materia riservata ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non introdurre una restrizione dell’ambito della tutela medesima. La Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede una sostanziale “delegificazione” della materia, risultando in concreto demandata all’autorità amministrativa l’individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone “A” e “B” degli strumenti urbanistici generali, senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 10/2011
S O M M A R I O
Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 (BUR n. 38/2011) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” IN MATERIA DI PAESAGGIO (1)

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, dopo le parole “Norme per il governo del territorio” sono aggiunte le seguenti: “e in materia di paesaggio”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, detta norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 6, dell’articolo 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.”.
Art. 4 - Inserimento del Titolo V bis e dell’articolo 45 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo il Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
“TITOLO V bis - Paesaggio
Art. 45 bis - Contenuti e finalità.
1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell’ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice”.
2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:
a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice;
b) l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.”.
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 45 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 4, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 ter - Competenze della Regione.
1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.
2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all’articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:
a) di competenza dello Stato o della Regione;
b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;
d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).
3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato “Elenco degli enti idonei”.
4. L’Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l’Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l’esercizio delle funzioni delegate.
5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2, nel caso in cui l’ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell’Elenco degli enti idonei.
6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:
a) l’espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell’articolo 138, comma 3, del Codice;
b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;
c) l’individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all’articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;
d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell’ente commissariato ai sensi dell’articolo 30;
e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del Codice;
f) la redazione di atti di indirizzo per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 45 nonies;
g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all’individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;
h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”;
i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.”.
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 45 quater nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 5, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 quater - Competenze dei comuni.
1. Per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 2, i comuni inseriti nell’Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2.”.
Art. 7 - Inserimento dell’articolo 45 quinquies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 6, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 quinquies - Competenze degli enti parco.
1. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi regionali e nei territori di protezione esterna dei parchi, con esclusione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo” e successive modificazioni, per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 2, gli enti parco inseriti nell’Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2.
2. Al Consiglio dell’ente Parco regionale dei Colli Euganei di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni è delegato il rilascio del parere di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”.
3. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2, anche per le opere o lavori realizzati direttamente o indirettamente dagli enti parco nazionali, sono delegate ai predetti enti, successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale con la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d’esercizio.”.
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 45 sexies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 quinquies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 7, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 sexies - Competenze delle province.
1. Le province inserite nell’Elenco degli enti idonei sono delegate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2:
a) nei casi di cui all’articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni e di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;
b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei.”.
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 45 septies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 8, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.
1. Ai sensi dell’articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per il paesaggio.
2. L’Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
3. L’Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 45 octies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 9, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 octies - Commissione regionale per il paesaggio.
1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da:
a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di presidente, o un suo delegato;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;
c) il direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali;
d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
e) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio;
f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti nell’ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
g) un rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali.
3. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute, dura in carica per l’intera legislatura e scade il centoventesimo giorno successivo all’insediamento della Giunta regionale.
4. La Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’articolo 138, del Codice:
a) propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all’articolo 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
b) propone l’integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 141 bis del Codice, di competenza regionale;
c) comunica alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla richiesta, la propria valutazione ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 138, comma 3, del Codice.”.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 45 nonies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 10, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 nonies - Commissioni locali per il paesaggio.
1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all’articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.
2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.
3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 6, lettera f).”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 45 decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 45 nonies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come inserito dall’articolo 11, è aggiunto il seguente:
“Art. 45 decies - Disposizioni in materia di zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica.
1. Nei comuni dotati, alla data del 6 settembre 1985, di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell’articolo 142, comma 2, quelle aree che, alla suddetta data del 6 settembre 1985, risultino:
a) comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde, purché incluse nel territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a).
2. In sede di formazione o di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 10, i comuni verificano ed eventualmente aggiornano i dati relativi ai vincoli con i contenuti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale disciplina, sentita la competente commissione consiliare, il procedimento e le modalità di elaborazione dei dati di cui al comma 2, nonché la loro acquisizione da parte dell’Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all’articolo 48 septies.”.
Art. 13 - Modifica dell’articolo 49 “Abrogazioni” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo la lettera i), comma 1, dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserita la seguente:
“i bis) gli articoli 61, 62, 63 e 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni; l’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 “Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ” ”.
2. Dopo la lettera n), comma 1, dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inserite le seguenti:
“n bis) la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali” e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 bis; l’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”; l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;
n ter) l’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”;
n quater) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici.”.
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 48 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 é inserito il seguente:
“Art. 48 bis - Disposizioni finali e transitorie in materia di paesaggio.
1. Gli enti competenti in via sostitutiva concludono i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche anche nel caso in cui l’ente sostituito sia inserito nell’Elenco degli enti idonei dopo l’avvio dei procedimenti medesimi.
2. Nelle more della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui all’articolo 45 octies continuano ad esercitare le funzioni le commissioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.”.”.
Art. 15 - Norma transitoria.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 48 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, come introdotto dall’articolo 9.
2. I procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in corso presso la Regione sono dalla stessa conclusi.
Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1° serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12.


SOMMARIO