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Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011)
Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, n. 5 “CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA”
Legge abrogata da lettera z), comma 1, articolo 29 della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
SOMMARIO
- Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011) (Abrogata)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, n. 5 “CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA”
Sommario
“Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011) - Testo storico
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, N. 5 “CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA”
- Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
- Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
- Art. 3 - Norma di prima applicazione.
- Art. 4 - Norma finanziaria.
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, n. 5 “CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA”
Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
1. Dopo l’articolo 4 della
legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è inserito il seguente articolo:
“Art. 4 bis - Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.
1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.”.
“Art. 4 bis - Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.
1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.”.
Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
1. Il titolo della
legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 :
“Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” è così modificato:
“Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta”.
Art. 3 - Norma di prima applicazione.
1. Le disposizioni di esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, di cui all’articolo 4 bis della
legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 così come introdotte dall’articolo 1, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, a valere sull’upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico” e quantificate in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, corrisponde una riduzione dello stanziamento dell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2011, a valere sugli interventi di cui alla
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
SOMMARIO
- Legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 (BUR n. 38/2011) - Testo storico
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, n. 5 “CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA”
-
- Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
- Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
- Art. 3 - Norma di prima applicazione.
- Art. 4 - Norma finanziaria.