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Legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 (BUR n. 61/2011)

Modifiche allalegge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

Legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 (BUR n. 61/2011) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 10 “ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge abrogata da lett. b) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 (BUR n. 61/2011) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 10 “ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “di una qualifica o di una specializzazione,” sono inserite le seguenti: “o di altro titolo abilitante all’esercizio di una attività,”.
2. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 è inserito il seguente:
“3 bis. Il riconoscimento dei percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, regolamentati dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, è subordinato, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, al rispetto della specifica disciplina di settore. La Giunta regionale determina la composizione della commissione per l’espletamento delle prove finali formata dal responsabile del corso, dagli insegnanti del corso da un minimo di due ad un massimo di quattro e da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1 dell’articolo 18,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.



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