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Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (BUR n. 61/2011)

Disciplina dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra.

Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (BUR n. 61/2011)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, disciplina con la presente legge l’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2 - Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è soggetta ad autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di tutela dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d’arma, l’autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall’associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l’autorizzazione in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L’attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei rispettivi fondi.
Art. 3 - Disciplina dell’esercizio dell’attività di raccolta e individuazione delle aree vietate.
1. L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra”.
Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di resti umani.
1. Chiunque nell’esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata segnalazione alle autorità competenti, come individuate all’articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all’ articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.
Art. 5 - Obblighi di informazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale;
b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione di cui all’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui all’articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.



SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17 (BUR n. 61/2011) – Testo storico

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, disciplina con la presente legge l’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.
Art. 2 - Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è soggetta ad autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di tutela dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d’arma, l’autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall’associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l’autorizzazione in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L’attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai rispettivi proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta regionale, corredata da autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei rispettivi fondi.
Art. 3 - Disciplina dell’esercizio dell’attività di raccolta e individuazione delle aree vietate.
1. L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra”.
Art. 4 - Disciplina del rinvenimento di resti umani.
1. Chiunque nell’esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli rinvenga resti umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata segnalazione alle autorità competenti, come individuate all’articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all’ articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.
Art. 5 - Obblighi di informazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente legge è tenuto a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale;
b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione di cui all’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale, chiunque, a seguito del rinvenimento di resti umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui all’articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo Forestale dello Stato.



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