crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 (BUR n. 3/2011)

Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”

Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 (BUR n. 3/2011) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1980, n. 23 “CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23


SOMMARIO
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 (BUR n. 3/2011) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1980, n. 23 “CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE”

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 , è così sostituito:
“Articolo 2
“1. La Giunta regionale, eroga annualmente contributi a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.”.
Art. 2 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 , è così sostituito:
“Articolo 3
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.


SOMMARIO