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Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 (BUR n. 85/2011)

Integrazione dellalegge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, in materia di deroghe per i comuni montani

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 (BUR n. 85/2011) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, n. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, IN MATERIA DI DEROGHE PER I COMUNI MONTANI (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 17/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate non sarebbero coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della concorrenza, in quanto determinano da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e dall’altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impugnate sono ascrivibili alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non ledono i principi della concorrenza e non violano l’invocato parametro costituzionale.


SOMMARIO
Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 (BUR n. 85/2011) (Novellazione) – Testo storico

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, n. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, IN MATERIA DI DEROGHE PER I COMUNI MONTANI

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
“Art. 5 bis - Deroghe per i comuni montani.
1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:
“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.



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