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Legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 (BUR n. 11/2011)

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

Legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 (BUR n. 11/2011) (Abrogata)

CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA


Legge abrogata da lett. m) comma 1 articolo 40 legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .



SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 (BUR n. 11/2011) – Testo storico

CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, tenuto conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 “Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia” e 18 luglio 2008 “Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia” promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, specie se storicamente legati al territorio del Veneto, con particolare riferimento alle attività promosse sul tema del Risorgimento e dell’Unità d’Italia dalle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Programma delle celebrazioni.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia, elabora ed attua il programma regionale delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia.
2. Il programma elaborato dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, prevede la promozione e l’organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi ad oggetto il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, la realizzazione di opere ed allestimenti, la raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche sul Risorgimento italiano e veneto e sulla costruzione dello Stato unitario.
Art. 3 - Comitato d’onore.
1. La Regione del Veneto, nelle iniziative del programma delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia, è rappresentata da un Comitato d’onore, che opera a titolo onorifico, costituito dall’Ufficio di Presidenza e composto da:
a) il Presidente della Regione del Veneto;
b) il Presidente del Consiglio regionale del Veneto;
c) i Presidenti dei Gruppi consiliari;
d) il Sindaco del comune Capoluogo di Regione;
e) i direttori dei musei del Risorgimento di Padova, Vicenza e Villafranca;
f) un rappresentante di ciascuna delle Fondazioni bancarie del Veneto;
g) i rettori delle Università degli Studi del Veneto.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 5 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 09/07/2010

PGR n. 7

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: parere espresso

La commissione ha espresso parere in data: 25/11/2020

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: