crv_sgo_leggi

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 (BUR n. 14/2011)

Modifica dellalegge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 (BUR n. 14/2011) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2006, n. 8 “INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4 (BUR n. 14/2011) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2006, n. 8 “INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:
a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.
1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis - Strutture funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione d’energia.
1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:
a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;
b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato originario al termine dell’utilizzo;
c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.”.


SOMMARIO