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Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011)

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011)

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE O BIOGAS O DA ALTRE FONTI RINNOVABILI (1) (2)

Art. 1 - Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un’unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono da considerarsi come un unico impianto.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Legge abrogata da comma 1 articolo 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui all’articolo 21 della medesima legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
( 2) Vedi quanto disposto dall’art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.


SOMMARIO
Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011) – Testo storico

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE O BIOGAS O DA ALTRE FONTI RINNOVABILI

Art. 1 - Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un’unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono da considerarsi come un unico impianto.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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