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Legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012)

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012 ) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014

Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2012, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.350.528.917,74 in termini di competenza e in euro 24.120.163.961,80 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2012.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 2
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2012, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2012 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione.
Articolo 4
1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.627.976.955,94.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, è autorizzata per l’anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.657.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;
b) per euro 1.627.976.955,94 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
Articolo 7
1. Al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio regionale, l’assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all’allegato alla presente legge “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”, è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale.
2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.
Articolo 8
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del DL 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell’anno 2011, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio di previsione 2012. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.
Articolo 9
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).
Articolo 10
1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014 nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012 ) (Bilancio) – Testo storico

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014

Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2012, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.350.528.917,74 in termini di competenza e in euro 24.120.163.961,80 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2012.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2012 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 2
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2012, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2012 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato stato di previsione.
Articolo 4
1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro 1.627.976.955,94.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, è autorizzata per l’anno 2012 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.657.976.955,94 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;
b) per euro 1.627.976.955,94 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 91.521.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
Articolo 7
1. Al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio regionale, l’assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all’allegato alla presente legge “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”, è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale.
2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.
Articolo 8
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 9 del DL 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell’anno 2011, viene assicurata con le risorse previste nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio di previsione 2012. Tale disponibilità deve essere almeno pari all’ammontare dei crediti certificati.
Articolo 9
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).
Articolo 10
1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2012-2014 nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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