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Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 (BUR n. 4/2012)

Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.

Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 (BUR n. 4/2012) (Abrogata)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE


Legge abrogata da comma 2, articolo 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 (BUR n. 4/2012)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI URBANISTICHE

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”e successive modificazioni.
1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).
2. È abrogato il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche”.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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