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Legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 (BUR n. 55/2012)

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 (BUR n. 55/2012) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” (1)



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50



Note

( 1) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 2, comma 1, in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell’ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L’articolo 2 comma 1 viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell’impiego dell’appostamento, non vale ad escludere. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1ª serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.


SOMMARIO
Legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 (BUR n. 55/2012) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” (1)

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e della rubrica.
1. Al comma 1, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “caccia agli ungulati” sono inserite le parole: “e per la caccia ai colombacci”.
2. Al comma 3, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “Gli appostamenti” sono aggiunte le parole: “per la caccia agli ungulati”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
“3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.”.
4. La rubrica dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è conseguentemente così modificata: “Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: “e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati” sono inserite le parole: “e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente.”.
Art. 3 - Norma di prima applicazione.
1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli appostamenti per la caccia ai colombacci in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.



Note

( 1) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 2, comma 1, limitatamente alle previsioni riportate nel dispositivo.


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