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Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 (BUR n. 4/2012)

Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici”

Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 (BUR n. 4/2012)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI SERVIZI ATIPICI.

Art. 1 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.
1. Il comma 4 dell’ articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e il comma 2 dell’ articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” sono abrogati.
2. omissis ( 1)
3. omissis ( 2)
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma abrogato da comma 2, art. 36, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
( 2) Comma abrogato da comma 2, art. 36, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 (BUR n. 4/2012)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI SERVIZI ATIPICI.

Art. 1 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.
1. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” ” e il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” sono abrogati.
2. Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente all’entrata in vigore di una legge di riordino complessivo dell’attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal 1° gennaio 2013.
3. Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e successive modificazioni è sospesa fino al 1° gennaio 2013.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO