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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012)

Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012) (Abrogata)

ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI (1)

[Art. 1 - Oggetto.
1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.
2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di svilupppo sostenibile, anche in senso turistico.
Art. 2 - Finalità.
1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate alla tradizione locale che caratterizzano il paesaggio locale;
c) la valorizzazione di spazi, luoghi. beni immobili e mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con il sistema dei musei del Veneto;
d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale;
e) la ricerca, l’individuazione e la definizione di percorsi nel territorio dell’ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;
f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d’impresa, università e centri di ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;
h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d’impiego e produrre beni o servizi;
i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
Art. 3 - Riconoscimento degli ecomusei.
1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:
a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 2 che operano nell’ambito territoriale dell’ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.
2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione dell’area, degli spazi e dei beni dell’ecomuseo, il patrimonio che l’ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.
3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell’ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.
Art. 4 - Criteri per il riconoscimento degli ecomusei.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di cultura, stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di fattibilità;
c) presenza di enti locali singoli o associati nell’organismo di gestione;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in grado di mettere in relazione l’ecomuseo di cui si propone il riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti nel territorio;
f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri ecomusei esistenti e/o di cui si propone il riconoscimento, fatte salve le possibili integrazioni di natura esclusivamente tematica.
2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l’immagine complessiva degli ecomusei del Veneto e disciplina le modalità d’uso.
3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale.
Art. 5 - Gestione degli ecomusei.
1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2 rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. I soggetti gestori:
a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l’anno successivo.
4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio segno distintivo, il logo regionale degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6 - Comitato tecnico scientifico.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di cultura, che assicura le funzioni di presidenza del Comitato; (2)
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d’intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
c) due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione e uno dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). (3)
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all’articolo 7;
d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto dall’articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento.
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.
5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia. (4)
Art. 7 - Forum.
1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla Regione; al Forum partecipano:
a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri, nonché di università e centri di ricerca nazionali e internazionali.
2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.
Art. 8 - Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale.
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, sostenendo le attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6 ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal progaramma di attività.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 2.100,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro 200.000,00 per ciascuno dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene aumentata dei euro 150.000,00 nell’esercizio 2012 e di euro 200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi. ]



Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 2) Lettera sostituita da comma 1 art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 3) Lettera sostituita da comma 2 art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
( 4) Comma sostituito da comma 3 art. 9 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012) – Testo storico

ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI

Art. 1 - Oggetto.
1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.
2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di svilupppo sostenibile, anche in senso turistico.
Art. 2 - Finalità.
1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate alla tradizione locale che caratterizzano il paesaggio locale;
c) la valorizzazione di spazi, luoghi. beni immobili e mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con il sistema dei musei del Veneto;
d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale;
e) la ricerca, l’individuazione e la definizione di percorsi nel territorio dell’ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;
f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d’impresa, università e centri di ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;
h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d’impiego e produrre beni o servizi;
i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
Art. 3 - Riconoscimento degli ecomusei.
1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:
a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 2 che operano nell’ambito territoriale dell’ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.
2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione dell’area, degli spazi e dei beni dell’ecomuseo, il patrimonio che l’ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.
3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell’ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.
Art. 4 - Criteri per il riconoscimento degli ecomusei.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di cultura, stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:
a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’ecomuseo;
b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di fattibilità;
c) presenza di enti locali singoli o associati nell’organismo di gestione;
d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in grado di mettere in relazione l’ecomuseo di cui si propone il riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti nel territorio;
f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri ecomusei esistenti e/o di cui si propone il riconoscimento, fatte salve le possibili integrazioni di natura esclusivamente tematica.
2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l’immagine complessiva degli ecomusei del Veneto e disciplina le modalità d’uso.
3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale.
Art. 5 - Gestione degli ecomusei.
1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2 rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. I soggetti gestori:
a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l’anno successivo.
4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio segno distintivo, il logo regionale degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6 - Comitato tecnico scientifico.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di cultura ed ambiente, che assicurano le funzioni di presidenza del Comitato;
b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d’intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
c) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione, uno dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e uno dall’Unione Province d’Italia (UPI).
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all’articolo 7;
d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto dall’articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento.
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.
5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale ed il rimborso spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia.
Art. 7 - Forum.
1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla Regione; al Forum partecipano:
a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri, nonché di università e centri di ricerca nazionali e internazionali.
2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.
Art. 8 - Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale.
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, sostenendo le attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6 ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal progaramma di attività.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 2.100,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012 e in euro 200.000,00 per ciascuno dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene aumentata dei euro 150.000,00 nell’esercizio 2012 e di euro 200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi.



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