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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (BUR n. 67/2012)

Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (BUR n. 67/2012)

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI GIOVANI CANI (1)

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina con la presente legge le attività di movimento di giovani cani al fine di favorire il loro benessere, le loro attitudini e la specializzazione cinegetica.
Art. 2 - Disciplina della attività di movimento dei giovani cani.
1. La Giunta regionale, sentito l’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell’applicazione della presente legge.
2. Le attività di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell’ articolo 4 ( 2) della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due soggetti.
3. Le attività di movimento di giovani cani, [ivi compresi quelli da destinare all’esercizio di attività venatoria],( 3) sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall’alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione:
a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla normativa regionale attuativa;
b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie.
4. Ai fini dell’esercizio delle attività di movimento di cui al comma 2, il conduttore di giovani cani è tenuto:
a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita l’attività di movimento;
b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati a terzi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, detta disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo volte a definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio delle attività di movimento di giovani cani, secondo le specificità delle razze e le peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio.
Art. 3 - Funzioni delle province.
1. Le province, in relazione alle specificità dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturali, possono disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attività di movimento dei giovani cani.
Art. 4 - Attività di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2, o in violazione delle specifiche disposizioni integrative dettate dalle province ai sensi dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
2. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in forma contemporanea su numero superiore a due, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
3. Le province nei rispettivi ambiti territoriali, provvedono all’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.



Note

( 1) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all’esercizio della attività venatoria in quanto, disciplinando l’allenamento e addestramento dei cani da caccia al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), e senza le relative garanzie procedimentali imposte dalla stessa legge (articolo 18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte, altresì, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, nella parte in cui, rinviando all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l’articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l’ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
( 2) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, nella parte in cui, rinviando all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio, in contrasto sia con l’articolo 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con l’ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale dispone che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo mediante l'applicazione di microchip.
( 3) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, nella parte in cui prevede che le attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all’esercizio della attività venatoria in quanto, disciplinando l’allenamento e addestramento dei cani da caccia al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), e senza le relative garanzie procedimentali imposte dalla stessa legge (articolo 18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 31 (BUR n. 67/2012) – Testo storico

NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI GIOVANI CANI (1)

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, disciplina con la presente legge le attività di movimento di giovani cani al fine di favorire il loro benessere, le loro attitudini e la specializzazione cinegetica.
Art. 2 - Disciplina della attività di movimento dei giovani cani.
1. La Giunta regionale, sentito l’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell’applicazione della presente legge.
2. Le attività di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e non può svolgersi contemporaneamente nei confronti di più di due soggetti.
3. Le attività di movimento di giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all’esercizio di attività venatoria, sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall’alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione:
a) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla normativa regionale attuativa;
b) delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, ivi comprese le aziende faunistico-venatorie.
4. Ai fini dell’esercizio delle attività di movimento di cui al comma 2, il conduttore di giovani cani è tenuto:
a) ad acquisire il consenso scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo in cui esercita l’attività di movimento;
b) a stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati a terzi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, detta disposizioni esecutive e di attuazione di cui al presente articolo volte a definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio delle attività di movimento di giovani cani, secondo le specificità delle razze e le peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio.
Art. 3 - Funzioni delle province.
1. Le province, in relazione alle specificità dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturali, possono disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attività di movimento dei giovani cani.
Art. 4 - Attività di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2, o in violazione delle specifiche disposizioni integrative dettate dalle province ai sensi dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
2. Chiunque svolga attività di movimento di giovani cani in forma contemporanea su numero superiore a due, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 309,87.
3. Le province nei rispettivi ambiti territoriali, provvedono all’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.



Note

( 1) Con sentenza n. 193/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’articolo 2, limitatamente alle previsioni riportate nel dispositivo.


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