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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (BUR n. 67/2012)

Modifiche allalegge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (BUR n. 67/2012) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2012, n. 13 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2012”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (BUR n. 67/2012) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2012, n. 13 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2012”

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e all’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole da: “n. 526” fino a: “616” sono sostituite dalle parole: “n. 527 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d’interesse provinciale” e successive modificazioni”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: “rilascio del nulla-osta” sono inserite le seguenti parole: “, qualora previsto,”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , dopo le parole: “di cui all’articolo 24” sono inserite le seguenti parole: “, qualora previste”.
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , dopo le parole: “regolamento di esercizio” sono inserite le seguenti parole: “, qualora previsto,”.
5. Dopo il Titolo VII e prima dell’articolo 59 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 58 bis - Fondo regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi.
1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l’esercizio degli impianti a fune, dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell’articolo 18, del comma 6 dell’articolo 41 e del comma 6 dell’articolo 45.
3. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” devono, nei tempi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere l’esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.
4. Nelle more dell’istituzione del fondo di cui al comma 1, la provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, subordina il rilascio della concessione di cui all’articolo 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un’idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
5. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.”.
6. Sono abrogati i commi 1, 2, 8 e 9 dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .



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