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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 (BUR n. 67/2012)

Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 (BUR n. 67/2012) (Novellazione)

MODIFICA ALL’ARTICOLO, 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 2 - Disposizioni transitorie per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
omissis ( 2)
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato nel comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 2) Articolo abrogato da comma 3 art. 14 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 (BUR n. 67/2012) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA ALL’ARTICOLO, 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:
“4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio.”.
Art. 2 - Disposizioni transitorie per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
1. La norma del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificata dall’articolo 1 della presente legge, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l’utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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