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Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012)
Modifiche allalegge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 “NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 “NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 “NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 76 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituita:
“d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.
“d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 “NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”
-
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.