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Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012)
Modifiche allalegge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Sommario
“Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) - Testo vigente”
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”
Sommario
“Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, N. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
- Art. 3 - Norma finanziaria.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente comma:
“2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.”.
“2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 dopo le parole
“dall’articolo 26, commi 2” sono inserite le seguenti:
“, 2 bis”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è così sostituita:
“a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è così sostituita:
“a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia” viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.
SOMMARIO
- Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”
-
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
- Art. 3 - Norma finanziaria.