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Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012)

Modifiche allalegge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 (BUR n. 82/2012) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente comma:
“2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 dopo le parole “dall’articolo 26, commi 2” sono inserite le seguenti: “, 2 bis”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è così sostituita:
“a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia” viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.



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