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Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41 (BUR n. 86/2012)

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “Euregio senza confini r.l.”.

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41 (BUR n. 86/2012)

ISTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) “EUREGIO SENZA CONFINI R.L.”

Art. 1 - Finalità.
l. La Regione del Veneto, in conformità agli articoli 18 e 61 dello Statuto e all’ articolo 15 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, promuove la cooperazione territoriale e sostiene il perseguimento di strategie congiunte di azione, anche attraverso forme stabili di collaborazione, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali e favorire l’integrazione e la coesione tra i territori.
Art. 2 - Costituzione del GECT.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto partecipa alla costituzione, quale componente fondatore insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale a responsabilità limitata denominato “Euregio Senza Confini r.l.”, di seguito GECT, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), di seguito Regolamento, e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008” attuativi del Regolamento.
2. Il GECT persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni;
b) contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori, mediante specifiche azioni di cooperazione nei seguenti settori:
1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
2) trasporti, infrastrutture e logistica;
3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;
4) ambito socio-sanitario;
5) protezione civile;
6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;
7) agricoltura;
8) turismo;
9) attività produttive;
10) infrastrutture di comunicazione;
11) lavoro, formazione professionale e commercio;
c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell’Unione europea;
d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.
3. Il GECT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da una convenzione e da uno statuto, approvati dai componenti, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento secondo le disposizioni del Regolamento e degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.
4. Il GECT ha sede legale in Italia ed è disciplinato dal diritto italiano.
Art. 3 - Partecipazione della Regione al GECT.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.
2. La Giunta regionale provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Regione negli organi del GECT, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle iniziative intraprese e da intraprendere in relazione all’attuazione della presente legge.
4. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 nell’ambito della sessione annuale europea il Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT definendo eventuali indirizzi.
Art. 4 - Conferimento iniziale e contributi annuali.
1. All’atto della costituzione del GECT la Regione, in qualità di componente fondatore, contribuisce con un conferimento di euro 100.000,00 alla costituzione del fondo di dotazione iniziale del GECT di ammontare pari a complessivi euro 300.000,00.
2. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del GECT con il versamento di quote annuali di partecipazione determinate con le modalità stabilite nella convenzione e nello statuto.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 2, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2012.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41 (BUR n. 86/2012) - Testo storico

ISTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) “EUREGIO SENZA CONFINI R.L.”

Art. 1 - Finalità.
l. La Regione del Veneto, in conformità agli articoli 18 e 61 dello Statuto e all’articolo 15 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, promuove la cooperazione territoriale e sostiene il perseguimento di strategie congiunte di azione, anche attraverso forme stabili di collaborazione, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali e favorire l’integrazione e la coesione tra i territori.
Art. 2 - Costituzione del GECT.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto partecipa alla costituzione, quale componente fondatore insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale a responsabilità limitata denominato “Euregio Senza Confini r.l.”, di seguito GECT, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), di seguito Regolamento, e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008” attuativi del Regolamento.
2. Il GECT persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni;
b) contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori, mediante specifiche azioni di cooperazione nei seguenti settori:
1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
2) trasporti, infrastrutture e logistica;
3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;
4) ambito socio-sanitario;
5) protezione civile;
6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;
7) agricoltura;
8) turismo;
9) attività produttive;
10) infrastrutture di comunicazione;
11) lavoro, formazione professionale e commercio;
c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell’Unione europea;
d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.
3. Il GECT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da una convenzione e da uno statuto, approvati dai componenti, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento secondo le disposizioni del Regolamento e degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.
4. Il GECT ha sede legale in Italia ed è disciplinato dal diritto italiano.
Art. 3 - Partecipazione della Regione al GECT.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.
2. La Giunta regionale provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Regione negli organi del GECT, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle iniziative intraprese e da intraprendere in relazione all’attuazione della presente legge.
4. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 nell’ambito della sessione annuale europea il Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT definendo eventuali indirizzi.
Art. 4 - Conferimento iniziale e contributi annuali.
1. All’atto della costituzione del GECT la Regione, in qualità di componente fondatore, contribuisce con un conferimento di euro 100.000,00 alla costituzione del fondo di dotazione iniziale del GECT di ammontare pari a complessivi euro 300.000,00.
2. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del GECT con il versamento di quote annuali di partecipazione determinate con le modalità stabilite nella convenzione e nello statuto.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 2, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2012.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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