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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012)

Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute.

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012) (Novellazione)

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI TUTELA DELLA SALUTE (1)



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 13/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2013) limitatamente all’articolo 7, il quale modifica il comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 . Secondo il Governo, la disposizione censurata, nella misura in cui disponeva che l’incarico di direttore generale ha durata pari a quella della legislatura regionale e che il relativo mandato sarebbe scaduto decorsi 180 giorni dall’insediamento della nuova legislatura, appariva in contrasto sia con l’articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante principi fondamentali in materia di tutela della salute, il quale stabilisce che l’incarico di direttore generale ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, che con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. Con ordinanza n.240/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto, in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione Veneto 19 marzo 2013, n. 2 , ed in particolare dall’articolo 10 che ha abrogato la disposizione censurata ed ha disposto, in riferimento ai contratti nel settore socio-sanitario, la durata massima pari a sessanta mesi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 46/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 (BUR n. 100/2012) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 1 - Modifica al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 le parole “dal Consiglio regionale” sono sostituite con le parole “dalla Giunta regionale”.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono soppresse le parole “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e le parole “entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso”.
2. Nel comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 così come modificato dall’articolo 6 dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, sono soppresse le parole “nei trenta giorni successivi, garantendo, comunque, il rispetto del termine complessivo di centottanta giorni”.
3. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo:
“Art. 8 bis - Disposizioni in materia di programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale.
1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa statale, la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale è di competenza del Consiglio regionale, che vi provvede, su proposta della Giunta regionale.”.
4. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola “obbligatorio” sono soppresse le parole “e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso”.
5. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo la parola “obbligatorio” sono soppresse le parole “e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso”.
Art. 3 - Modifica alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 è inserito il seguente articolo:
“Art. 19 bis - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Regolamentazione in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni.
1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito - in via transitoria fino all’approvazione del Progetto antenne - lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti nell’ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei, con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni, appositamente individuate o realizzate dall’Ente parco dei Colli Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra la Regione del Veneto, l’Ente parco dei Colli Euganei e i comuni territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti idonei.”.”.
Art. 4 - Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Al paragrafo “Prevenire le zoonosi e le malattie emergenti” del punto 3.4.1 “Aree prioritarie di intervento” dell’allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , le parole “l’osservatorio epidemiologico” sono sostituite dalle parole “il centro regionale di epidemiologia veterinaria”.
Art. 5 - Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Al punto 3.4.2 “La rete dei dipartimenti di prevenzione” dell’allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 dopo le parole “servizi veterinari” è aggiunta la frase “articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.
Art. 6 - Modifiche all’allegato A della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Alla fine del punto 3.4.2 “La rete dei dipartimenti di prevenzione” dell’allegato A, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , è aggiunta la frase: “All’interno del dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, viene istituita l’Unità di progetto della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare a cui afferiscono i tre servizi veterinari, della sanità animale(SA), dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA)e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), nonché il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), in linea con l’organizzazione regionale”.
Art. 7 - Modifica al comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni.
1. Nel comma 8 ter dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , le parole “ha una durata di tre anni” sono sostituite con le parole “di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del direttore generale scade centottanta giorni dopo l’insediamento della nuova legislatura”.
Art. 8 - Modifica alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così modificata:
“d) servizi veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;”.
Art. 9 - Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 4 bis - Gestione liquidatoria dell’Agenzia regionale socio-sanitaria (ARSS).
1. Il segretario regionale per la sanità e sociale viene individuato quale commissario per la gestione liquidatoria dell’ARSS, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti.
2. La gestione liquidatoria ha una durata massima di diciotto mesi.
3. Il commissario liquidatore provvede all’accertamento della situazione debitoria e creditoria dell’ARSS e presenta periodicamente le risultanze dell’attività e una relazione finale alla Giunta regionale.”.
2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , così come inserito dal comma 1, decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Modifica alla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”.
1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , così come inserito dall’articolo 9, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 4 ter - Attribuzione delle funzioni esercitate dall’ARSS.
1. Sono attribuite alle strutture che afferiscono alla segreteria regionale per la sanità e il sociale tutte le attività di supporto tecnico attribuite all’ARSS dalla normativa regionale, comprese quelle in materia di accreditamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
2. Sono attribuite alla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 2010, n . 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni le funzioni di monitoraggio, verifica e controllo sul settore socio-sanitario, attribuite all’ARSS dalla normativa regionale.”.
Art. 11 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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