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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (BUR n. 110/2012)

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (BUR n. 110/2012) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI” E DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2012, n. 40 “NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 .



SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (BUR n. 110/2012) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI” E DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2012, n. 40 “NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE”

Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
“3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .”;
c) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
“1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:
“1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.”;
e) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:
“d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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