crv_sgo_leggi

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Sommario: Legge Regionale 5/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)

NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE (1)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale. (2)
1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura:
a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;
b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;
c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;
d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti;
e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.
2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 3 - Durata in carica.
1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all’atto della proclamazione.
Art. 4 - Circoscrizioni elettorali.
1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all’articolo 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall’articolo 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 22, comma 4, lettere c) e d).

CAPO II - Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5 - Elettorato attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. ( 3)
Art. 6 - Elettorato passivo. (4)
1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. ( 5)
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
3 bis. omissis ( 6)
3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 ( 7) sono riferite alle rispettive cariche. ( 8)
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 ( 9) ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. ( 10)
Art. 7 - Cause di ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) i dipendenti della Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) il direttore generale ed i direttori apicali dell’Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere. ( 11)
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
Art. 8 - Cause di incompatibilità.
1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
a) membro di una delle due Camere;
b) membro del Parlamento europeo;
c) ministro o sottosegretario di Stato;
d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana; ( 12)
i) sindaco, assessore comunale; ( 13)
l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell’articolo 7;
r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali. ( 14)
2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Art. 9 - Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale. (15) (16)
1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.
Art. 10 - Cause di decadenza.
1. Le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
2. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l’interessato non esercita l’opzione prevista dal comma 3.
3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni.

CAPO III - Procedimento elettorale

Art. 11 - Indizione delle elezioni.
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni. ( 17)
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d’appello del capoluogo della Regione.
5. Successivamente all’indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 12 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”.
Art. 13 - Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5. ( 18)
6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento. ( 19)
5. omissis ( 20)
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.
7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
8. É consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. ( 21)
8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali. ( 22)
9. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. 1) l’utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
  2. 2) l’utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
  3. 3) l’utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all’uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei contrassegni delle liste collegate. ( 23)
10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
  1. 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
  2. 2) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.
1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d’appello, entro i termini di cui all’articolo 14, comma 1.
2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all’articolo 14, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6. ( 24)
4. Alla candidatura sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell’articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all’articolo 14, comma 9, lettera d).
5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:
a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 3;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale regionale.
6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all’articolo 14, comma 4.
Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero di candidati superiore, ( 25) cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; ( 26)
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all’articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. ( 27)
9. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 17 - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.
1. L’Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale: ( 28)
a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all’articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; ( 29)
c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati; ( 30)
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull’ammissione delle liste, di cui all’articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale regionale.
3. L’Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale regionale.
7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. ( 31)
8. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 18 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali; ( 32)
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo ( 33) giorno antecedente quello della votazione;
f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
2. Le schede sono realizzate in conformità all’articolo 20.
Art. 19 - Norme speciali per gli elettori.
1. Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.
Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta avviene su un’unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell’allegato A alla presente legge.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. ( 34)
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall’insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).
5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. ( 35) L’elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
6. L’elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
7. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
8 bis. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste. ( 36)
Art. 21 - Clausola di sbarramento.
1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 22 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo, viene allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell’articolo 20; ( 37)
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all’articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 e 8 bis ( 38) dell’articolo 20. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato; ( 39)
d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato; ( 40)
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse; ( 41)
i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. ( 42) Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione. ( 43)
8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 23 - Surrogazioni.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l’ordine delle cifre elettorali residuali di cui all’articolo 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ( 44) rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all’articolo 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.
Art. 24 - Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 23.
1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.
1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.
1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione. ( 45)


CAPO IV - Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 25 - Convalida degli eletti.
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare l’elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 25 bis - Riduzione dei limiti delle spese elettorali. (46)
1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l’importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.
2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall’importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.
Art. 26 - Ricorsi.
omissis ( 47)

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui all’articolo 2, comma 1, è determinato nel numero di quarantanove.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Relativamente alla legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, non si applicano all’incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale.
Art. 28 - Norme finali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.
2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.



Allegato A (articolo 20, comma 1) (48)

Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Descrizione
La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.
La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all’espressione degli eventuali voti di preferenza.
Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all’insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Il tutto sopra descritto è contenuto all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo. I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all’eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.
Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l’altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.
In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: “Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto”, data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

SI OMETTE LA PARTE GRAFICA DELL’ALLEGATO (La parte grafica recante modello di scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale è stata sostituita per effetto dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 62/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 19/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai principi desumibili dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e per contrasto con l’articolo 134 della Costituzione, per aver adottato un intervento normativo rispetto ad una questione di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte costituzionale. Con ordinanza n. 31/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all’articolo 2, comma 1, in quanto la modifica introdotta dall’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , è satisfattiva delle pretese avanzate dal Governo, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’articolo 27, comma 1, sia in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il numero dei consiglieri previsto dalla disposizione impugnata rispetta il tetto stabilito dal citato articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, sia in riferimento all’articolo 134 della Costituzione, in quanto le competenze della Corte costituzionale non sono in alcun modo pregiudicate dall’esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.
( 2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 3) Comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 4) Le disposizioni di cui al comma 3 bis e comma 3 ter come introdotti dal comma 1 e comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e la disposizione del comma 4 così come sostituito dal comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 , per effetto del comma 4 dell’art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 “si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo l’entrata in vigore della presente legge”.
( 5) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 6) Comma abrogato da comma 2 art. 2 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 , in precedenza inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 7) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che ha soppresso le parole “e 3 bis”.
( 8) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 9) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che ha soppresso le parole “e 3 bis”.
( 10) Comma così sostituito da comma 3 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 11) Lettera sostituita da comma 1 art. 3 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 12) Lettera sostituita da comma 1 art. 4 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 13) Lettera sostituita da comma 2 art. 4 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 14) Lettera sostituita da comma 3 art. 4 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 15) Articolo sostituito da art. 5 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 . Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
( 16) Vedi ora anche quanto disposto dall’art. 53 dello Statuto così come modificato dall’art. 4 della legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 .
( 17) Comma così modificato da comma 1 art, 1 legge regionale 29 maggio 2020, n. 22 che ha sostituito le parole “almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni” con le parole “almeno cinquanta giorni prima del giorno delle elezioni”.
( 18) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 19) Lettere a) e b) sostituite da lett. a) comma 1 art. 6 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 20) Comma soppresso da lett. b) comma 1 art. 6 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 21) Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 6 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 22) Comma aggiunto da lett. d) comma 1 art. 6 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 23) Ultimo periodo sostituito da lett. e) comma 1 art. 6 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 . Vedi comunicato di avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 dell’8 giugno 2018, ai sensi del quale “All'art. 6 comma 1 lettera e) recante modifiche all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 , causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole "e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito", vanno sostituite con le parole "e) gli ultimi due periodi del comma 9 sono così sostituiti"”
( 24) Comma sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 25) Lettera così modificata da comma 1 art. 3 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che ha aggiunto dopo le parole “e riduce al limite prescritto” le parole “dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis” e ha soppresso le parole “a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione”.
( 26) Lettera sostituita da lett. a) comma 1 art. 8 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 27) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 28) Alinea sostituita da lett. a) comma 1 art. 9 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 29) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 9 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 30) Lettera aggiunta da lett. c) comma 1 art. 9 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 31) Comma sostituito da lett. d) comma 1 art. 9 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 32) Lettera sostituita da comma 1 art. 10 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 33) Lettera così modificata da comma 2 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che ha sostituito le parole “il quindicesimo” con le parole “l’ottavo”.
( 34) Comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 11 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 35) Primo periodo sostituito da lett. b) comma 1 art. 11 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 36) Comma inserito da lett. c) comma 1 art. 11 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 . Il comma 2 dispone che “Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla presente legge.”.
( 37) Lettera inserita da lett. a) comma 1 art. 12 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 38) Lettera così modificata da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che ha inserito dopo le parole “di cui ai commi 6 e 8” le parole “e 8 bis”.
( 39) Lettera così sostituita da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 40) Lettera così sostituita da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
( 41) Lettera sostituita da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 42) Secondo periodo sostituito da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 43) Comma inserito da lett. e) comma 1 art. 12 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 44) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 4 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che ha sostituito le parole “il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale” con le parole “il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto”.
( 45) Commi 1 bis, 1 ter e 1 quater inseriti da art. 13 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 . Le disposizioni dei nuovi commi hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 46) Articolo inserito da comma 1 art. 14 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 47) Articolo abrogato da comma 1 art. 15 legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
( 48) Testo così sostituito per effetto dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 5/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012) - Testo storico

NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale.
1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto.
2. La popolazione residente della Regione del Veneto è determinata in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 3 - Durata in carica.
1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all’atto della proclamazione.
Art. 4 - Circoscrizioni elettorali.
1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all’articolo 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall’articolo 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 22, comma 4, lettere c) e d).

CAPO II - Elettorato, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 5 - Elettorato attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
Art. 6 - Elettorato passivo.
1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.
Art. 7 - Cause di ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) i dipendenti della Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
Art. 8 - Cause di incompatibilità.
1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:
a) membro di una delle due Camere;
b) membro del Parlamento europeo;
c) ministro o sottosegretario di Stato;
d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
h) presidente, assessore, consigliere provinciale;
i) sindaco, assessore, consigliere comunale;
l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell’articolo 7;
r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Art. 9 - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l’esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
Art. 10 - Cause di decadenza.
1. Le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l’ufficio, la carica, l’impiego e la funzione siano stati accettati.
2. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l’interessato non esercita l’opzione prevista dal comma 3.
3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque giorni.

CAPO III - Procedimento elettorale

Art. 11 - Indizione delle elezioni.
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d’appello del capoluogo della Regione.
5. Successivamente all’indizione delle elezioni, la struttura della Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 12 - Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.
1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”.
Art. 13 - Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.
6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.
5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all’articolo 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.
7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
8. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
9. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. 1) l’utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
  2. 2) l’utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
  3. 3) l’utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei contrassegni delle liste collegate.
10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
  1. 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
  2. 2) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.
1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d’appello, entro i termini di cui all’articolo 14, comma 1.
2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all’articolo 14, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 5 e 6.
4. Alla candidatura sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell’articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all’articolo 14, comma 9, lettera d).
5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:
a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 3;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale regionale.
6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all’articolo 14, comma 4.
Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all’articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
8. L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
9. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 17 - Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.
1. L’Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all’articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull’ammissione delle liste, di cui all’articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale regionale.
3. L’Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale regionale.
7. L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
8. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 18 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a);
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;
c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
2. Le schede sono realizzate in conformità all’articolo 20.
Art. 19 - Norme speciali per gli elettori.
1. Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche categorie di elettori.
Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta avviene su un’unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell’allegato A alla presente legge.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall’insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).
5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
6. L’elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
7. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
Art. 21 - Clausola di sbarramento.
1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 22 - Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo, viene allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all’articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
d) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione;
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;
i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell’Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
Art. 23 - Surrogazioni.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l’ordine delle cifre elettorali residuali di cui all’articolo 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale, rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all’articolo 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.
Art. 24 - Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 23.

CAPO IV - Convalida degli eletti e contenzioso

Art. 25 - Convalida degli eletti.
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare l’elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 26 - Ricorsi.
1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 “Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo” e successive modificazioni.
2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui all’articolo 2, comma 1, è determinato nel numero di quarantanove.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Relativamente alla legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, non si applicano all’incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale.
Art. 28 - Norme finali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.
2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.



Allegato A (articolo 20, comma 1)

Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Descrizione
La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.
La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all’espressione dell’eventuale voto di preferenza.
Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all’insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.
Il tutto sopra descritto è contenuto all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo.
I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e la linea destinata all’eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.
Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l’altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.
In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: “Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto”, data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.
SI OMETTE LA PARTE GRAFICA DELL’ALLEGATO


SOMMARIO