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Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012)

Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012)

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)” (1)

Art. 1 - Finalità.
1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua l’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela dell’ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.
Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale.
1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore all’ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi delegati.
3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e con quanto previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l’acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.
Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino.
1. Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.
1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:
a) le istanze presentate anche ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis;
b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. ( 2)
2. omissis ( 3)
3. omissis ( 4)
3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde. ( 5)
4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, ( 6) esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. ( 7)
5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’ articolo 14 ( 8) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:
a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d’ambito, ai sensi dell’articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi.
1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) la costituzione di un’assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all’articolo 3;
b) la gratuità delle operazioni dell’assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento dell’assemblea;
d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell’ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell’assemblea di bacino.
3. L’assemblea di bacino di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti il comitato di bacino, organo amministrativo interno di supporto all’assemblea e al Presidente. Il comitato di bacino è composto dal presidente dell’assemblea e da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione e l’assunzione degli atti urgenti ed improrogabili. ( 9)
4. Alla direzione dell’ufficio di cui al comma 2, lettera d), è preposto un direttore, nominato dall’assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell’ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell’assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.
5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d’ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento.
6. Nell’ipotesi di accertata inerzia degli enti locali, nell’approvazione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta che dura in carica per un periodo di centottanta giorni. ( 10)
Art. 5 - Disposizioni transitorie.
1. omissis ( 11)
2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell’ articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.
3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell’ente in cui sono sono stati nominati, recante, in particolare:
a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
f) il costo di smaltimento in essere.
4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d’ambito e degli enti di bacino soppressi.
5. I consigli di bacino di cui all’articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all’articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all’articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.
7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.
8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell’ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d’ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d’ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.
9. I beni patrimoniali delle soppresse autorità d’ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.
Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie.
1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l’avvio e l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.
Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “ambiti territoriali ottimali”, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , s’intendono riferiti all’espressione: “bacini territoriali”.
2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “Autorità d’ambito” ed all’espressione: “enti responsabili di bacino” contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , s’intendono riferiti all’espressione: “consigli di bacino”.
3. Al comma 3 dell’ articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo la parola: “province”, è aggiunta la seguente espressione: “, i consigli di bacino”.
4. Nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell’articolo 8;
b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 8;
c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
d) l’Allegato A, di cui al comma 2 dell’articolo 14;
e) l’Allegato B, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
f) l’Allegato C, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 , “Disposizioni di novellazione del Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” ”;
h) il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre 2001 ( 12), n. 27, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, l’espressione “il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea.” è sostituita dalla seguente: “il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.”.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi dell’articolo 3 contributi regionali per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Ai sensi del comma 3 dell’art. 63 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 in prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”””.
( 2) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 1 art. 63 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 3) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 4) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 5) Comma 3 bis inserito da comma 1 art. 9 legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 .
( 6) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha sostituito le parole “di cui al comma 1” con le parole “provinciali, infraprovinciali o interprovinciali”.
( 7) Comma così sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 8) Articolo 14 abrogato da lettera c), comma 4, art. 7, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
( 9) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 10) Comma così sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 11) Comma abrogato da comma 3 art. 2 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 .
( 12) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è stato fatto riferimento all’anno 2011 invece che all’anno 2001.


SOMMARIO
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012) - Testo storico

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)”

Art. 1 - Finalità.
1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua l’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela dell’ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.
Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale.
1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore all’ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi delegati.
3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e con quanto previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l’acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.
Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino.
1. Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.
2. Su proposta motivata degli enti locali interessati, la Giunta regionale può, altresì, approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera il riconoscimento dei bacini territoriali infraprovinciali o interprovinciali.
4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.
5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:
a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d’ambito, ai sensi dell’articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi.
1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) la costituzione di un’assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all’articolo 3;
b) la gratuità delle operazioni dell’assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento dell’assemblea;
d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell’ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell’assemblea di bacino.
3. L’assemblea di bacino, di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti un comitato di bacino, composto dal presidente dell’assemblea e da due membri. Il comitato di bacino è organo esecutivo dell’assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 1.
4. Alla direzione dell’ufficio di cui al comma 2, lettera d), è preposto un direttore, nominato dall’assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell’ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell’assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.
5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d’ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento.
6. Nel caso sia accertata una persistente inerzia o inadempimento rispetto agli adempimenti di cui al comma 1 da parte degli enti locali, si applica la disciplina di cui all’articolo 16 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 5 - Disposizioni transitorie.
1. Ai fini del procedimento di definizione dei bacini territoriali di cui all’articolo 3, le istanze presentate ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell’articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.
3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell’ente in cui sono sono stati nominati, recante, in particolare:
a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
f) il costo di smaltimento in essere.
4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d’ambito e degli enti di bacino soppressi.
5. I consigli di bacino di cui all’articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all’articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all’articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.
7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.
8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell’ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d’ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d’ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.
9. I beni patrimoniali delle soppresse autorità d’ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.
Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie.
1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l’avvio e l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.
Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “ambiti territoriali ottimali”, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , s’intendono riferiti all’espressione: “bacini territoriali”.
2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “Autorità d’ambito” ed all’espressione: “enti responsabili di bacino” contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , s’intendono riferiti all’espressione: “consigli di bacino”.
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo la parola: “province”, è aggiunta la seguente espressione: “, i consigli di bacino”.
4. Nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell’articolo 8;
b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 8;
c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
d) l’Allegato A, di cui al comma 2 dell’articolo 14;
e) l’Allegato B, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
f) l’Allegato C, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 , “Disposizioni di novellazione del Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” ”;
h) il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre 2011, n. 27 , “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, l’espressione “il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea.” è sostituita dalla seguente: “il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.”.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi dell’articolo 3 contributi regionali per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO