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Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 (BUR n. 11/2012)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”

Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 (BUR n. 11/2012) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 7/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 (BUR n. 11/2012) (Novellazione)- Testo storico

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:
“Art. 2 - Titolo per la raccolta.
1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.”.
Art. 2 - Abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. L’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , così come inserito dal comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , le parole “è limitata complessivamente a kg 2” sono sostituite dalle parole “è limitata complessivamente a kg 3”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole “, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell’articolo 2, o su segnalazione degli stessi,” sono sostituite dalle seguenti parole “, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole “, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti parole “, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , dopo le parole “alle guardie giurate campestri” sono aggiunte le seguenti parole “, provinciali e degli enti parco”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. L’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:
“Art. 13 - Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un’altra violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive modificazioni.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , le parole “e definisce il fac-simile del tesserino di cui all’articolo 2” sono soppresse.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. L’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:
“Art. 16 - Introiti.
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.”.
Art. 9 - Disposizioni transitorie.
1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



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