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Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 (BUR n. 17/2012)
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Sommario
“Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 (BUR n. 17/2012) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITA’ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
Legge abrogata da articolo 2 della
legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 (BUR n. 17/2012) - Testo storico”
RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1
Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , è rideterminata al 31 gennaio 2013.
2. Le modifiche di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
3. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
2. Le modifiche di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
3. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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