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Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 (BUR n. 17/2012)

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni

Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 (BUR n. 17/2012) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .


Note

( 1) Con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1e 2, e dunque dell’intera legge, che è costituita dal solo articolo 1. Il censurato comma 1 aveva aggiunto nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 i commi 6-bis e 6-ter; il comma 2 stabiliva l'applicabilita' immediata delle disposizioni del comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto. L’incostituzionalità dell’articolo 1, commi 1 e 2 risiede nella violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con la norma di principio statale rappresentata dal citato articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 prevedente, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 72/2012 (G.U. - 1ª serie Speciale n. 22/2012) con il quale veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, in quanto dettava disposizioni in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


SOMMARIO
Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 (BUR n. 17/2012) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)

Art. 1 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1 Dopo il comma 6 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , sono inseriti i seguenti commi:
“6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 , si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Note

( 1) Con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge.


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