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Legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 (BUR n. 54/2013)

Modifica dellalegge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 (BUR n. 54/2013) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifica dell’allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come sostituita dal comma 1 dell’articolo 93 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, è abrogata.
2. Al comma 1 bis dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole “alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)” sono aggiunte le parole “o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione”.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento delle federazioni o confederazioni ornitologiche di cui al comma 1 bis dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.
4. La Giunta regionale individua, con decorrenza di effetti a valere dalla prima stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio della attività venatoria.


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 (BUR n. 54/2013) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifica dell’allegato C “Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 1 dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come sostituita dal comma 1 dell’articolo 93 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, è abrogata.
2. Al comma 1 bis dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dopo le parole “alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)” sono aggiunte le parole “o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione”.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento delle federazioni o confederazioni ornitologiche di cui al comma 1 bis dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.
4. La Giunta regionale individua, con decorrenza di effetti a valere dalla prima stagione venatoria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l’esercizio della attività venatoria.


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