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Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013)

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 1 – Finalità e oggetto. (1)
1. La Regione del Veneto nel rispetto dei principi contenuti nella legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. La Regione del Veneto sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui all’articolo 2 della presente legge.
Art. 2 - Definizioni e attività. (2)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “Agricoltura sociale”, le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 esercitate, con continuità, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, nei limiti e con le modalità ivi previste;
b) “Fattorie sociali”, le imprese agricole e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in possesso dei requisiti formativi che risultano iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. Le fattorie sociali si distinguono in:
a) Fattorie sociali inclusive, ove si svolgono, nell’ambito delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, le attività di cui alla lettera a) dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141;
b) Fattorie sociali erogative, ove si erogano le attività individuate nelle lettere b), c) e d) dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 con l’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola.
3. Le fattorie sociali possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui al comma 1 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi.
4. Le fattorie sociali che esercitano le attività di cui al comma 1, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5, sono anche definite “operatori di agricoltura sociale” e si avvalgono della denominazione “Fattoria sociale del Veneto”.
5. Le attività svolte dalle fattorie sociali erogative, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile.
6. Con uno dei provvedimenti di cui all’articolo 3 bis sono definiti parametri minimi e forme di svolgimento dell’attività agricola per le fattorie sociali.
7. Le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con provvedimento di cui all’articolo 3 bis, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
Art. 3 - Accordi e collaborazioni. (3)
1. Le attività di cui all’articolo 2, sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
2. Le attività di cui all’articolo 2 possono, altresì, essere svolte in collaborazione con i soggetti indicati al comma 5 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
4. Al fine dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.
Art. 3 bis - Funzioni e compiti della Regione. (4)
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, delle politiche educative, del lavoro, ambientali e socio-sanitarie.
2. La Regione favorisce la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e ne sostiene lo sviluppo in tutto il territorio regionale, attraverso l’elenco regionale delle fattorie sociali e adeguati strumenti di informazione, animazione e comunicazione.
3. La Regione promuove il raccordo a livello regionale tra le politiche socio-sanitarie, educative, del lavoro, ambientali e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati dalle fattorie sociali.
4. La Regione cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.
5. La Giunta regionale, in ragione delle diverse competenze delle strutture coinvolte sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 4 della presente legge, con uno o più provvedimenti, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, considerate in ogni caso le caratteristiche specifiche del settore agricolo, definisce:
a) criteri e modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” anche con la definizione di nuove unità di offerta, in regime di agricoltura sociale, con il coinvolgimento della cooperazione sociale;
b) modalità e limiti di esercizio delle attività svolte in accordo e collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e 2 dell’articolo 3;
c) modalità d’uso, anche contestuale, degli immobili tra le attività di agricoltura sociale e le altre previste dall’articolo 2135 del Codice civile;
d) procedure ed eventuali condizioni tecniche e di mantenimento per la segnalazione dell’avvio attività di cui all’articolo 7 bis della presente legge, nonché le modalità per la tenuta dell’elenco delle fattorie sociali;( 5)
e) competenze professionali e formative per gli operatori dell’agricoltura sociale.
Art. 3 ter - Locali per attività di agricoltura sociale. (6)
1. Per le attività di agricoltura sociale sono utilizzati i luoghi, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo e strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed essere dotati di agibilità in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
3. L’agricoltura sociale può essere esercitata anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale con le limitazioni definite per ogni attività dal decreto ministeriale.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n.141, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività dell’agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nelle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d’uso.
5. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso di fattoria sociale sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 per cento del volume esistente e in misura non superiore a 200 metri cubi totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.
Art. 3 quater - Norme igienico-sanitarie. (7)
1. Fatta salva l’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all’aperto, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.
2. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di spuntini, pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle attività di cui alla presente legge.
Art. 4 - Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale. (8)
1. Ai fini dell’articolo 1 della presente legge e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è istituto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale composto dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di servizi sociali, sanitari, agricoltura, lavoro e formazione o loro delegati, dai responsabili dalle Aziende ULSS nelle materie coinvolte, un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto. Ai lavori del tavolo tecnico partecipano anche i rappresentanti dei soggetti dei settori coinvolti, così come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Il tavolo tecnico, oltre a quanto previsto all’articolo 3 bis comma 5, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione dei dati e delle buone pratiche
b) raccolta e valutazione coordinata delle pratiche di agricoltura sociale proponendo il loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.
c) raccordo e collaborazione con l’Osservatorio sull’agricoltura sociale istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n.141.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla competente struttura regionale.
4. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico è gratuita.
Art. 5 - Elenco e rete delle fattorie sociali. (9)
1. È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ( 10).
2. All’elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 7 bis, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 7 bis. ( 11)
3. Nell’elenco sono anche annotate le forme di collaborazione perfezionate ai sensi dell’articolo 3, comma 2. ( 12)
3 bis. L’iscrizione all’elenco delle fattorie sociali costituisce titolo per usufruire delle eventuali misure di sostegno previste dalla presente legge e utilizzare il logo di cui all’articolo 7, nonché preferenza alle provvidenze previste dalla programmazione unionale, nazionale e regionale per l’agricoltura sociale. ( 13)
3 ter. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali. ( 14)
Art. 6 - Misure di sostegno. (15)
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) criteri di priorità, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione di:
1. beni confiscati alle mafie, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
2. beni del patrimonio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;
3. superfici agricole del territorio regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, 26 “Istituzione banca della terra veneta”;
b) la promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale, anche nell’ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta “filiera corta”.
c) la promozione dell’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
d) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera c), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale ai sensi dell’articolo 3 bis.
2. Nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni, è riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, almeno il 5 per cento del totale dei posteggi. ( 16)
3. Gli enti aggiudicatari che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n.141, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale.
Art. 7 - Logo delle fattorie sociali.
1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all’esterno dell’azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura “Fattoria sociale del Veneto” e la denominazione dell’attività svolta fra quelle individuate all’articolo 3.
2. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 5.
3. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.
Art. 7 bis - Segnalazione certificata di inizio attività. (17)
1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n.141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, inoltrano al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUA) del Comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento.
3. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA formula i conseguenti rilievi indicando i tempi per l’adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti, dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dall’elenco regionale di cui all’articolo 5.
4. L’avvio attività comporta l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali; conseguentemente il Comune ne dà comunicazione alla struttura regionale competente per la tenuta dell’elenco secondo le disposizioni contenute nella deliberazione di cui al comma 5, lettera d), dell’articolo 3 bis.
5. Il titolare della fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.
Art. 8 - Monitoraggio e valutazione.
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5;
b) le attività svolte dal Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale ( 18) di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.
Art. 8 bis - Sanzioni. (19)
1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente legge per svolgere attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA ovvero senza essere iscritti nell’elenco regionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. In tal caso oltre alla sanzione il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. In caso di violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative, il Comune può provvedere alla cancellazione dall’elenco e alla revoca della SCIA.
3. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.
Art. 8 ter - Norma di rinvio. (20)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141, e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.
Art. 8 quater - Norma di attuazione. (21)
1. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 141 del 2015, ( 22) le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.




Note

( 1) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 2) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 4) Articolo inserito da comma 1 art. 4 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 5) Ai sensi dell’articolo 14 comma 2 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 , sul provvedimento di cui alla presente lettera va acquisito il parere della competente commissione consiliare; vedi anche quanto disposto dall’articolo 15 ai sensi del quale:
“Art. 16 - Potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale.
1. La Giunta regionale incentiva la costituzione di nuove unità di offerta di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” per l'erogazione di servizi in regime di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141 e della presente legge, mediante concessione di contributi per interventi funzionali al conseguimento degli standard di servizi richiesto.
2. Sono riconosciute forme di priorità:
a) alla costituzione di nuove fattorie sociali di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 così come modificata dalla presente legge, in regime di collaborazione fra imprenditori agricoli e cooperative sociali;
b) agli interventi di adeguamento delle fattorie sociali in essere agli standard definiti in applicazione della presente legge”
( 6) Articolo inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 7) Articolo inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 8) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 9) Vedi quanto disposto dall’articolo 15 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 ai sensi del quale:
“Art. 15 - Disposizioni transitorie.
1. Le imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 sono tenute a adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 4 della presente legge.
2. Il mancato adeguamento di cui al precedente comma 1 o l’assenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 delle legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , entro il termine ivi previsto, comporta l’adozione da parte del Comune, nel quale è presente la sede operativa, del provvedimento d’inibizione alla prosecuzione dell’attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione d’ufficio da parte della struttura regionale competente dall’elenco regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 .”
( 10) Comma modificato da comma 1 art. 8 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 che ha soppresso le parole “le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”.
( 11) Comma sostituito da comma 2 art. 8 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 12) Comma sostituito da comma 2 art. 8 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 13) Comma inserito da comma 3 art. 8 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 14) Comma inserito da comma 3 art. 8 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 15) Articolo sostituito da comma 1 art. 9 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 16) In merito vedi quanto già previsto dall’art. 48 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che introducendo nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 , all’art. 3 il comma 1 bis prevede che i comuni riservino ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale un terzo dei posteggi riconosciuti agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta nel caso di gestione di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi.
( 17) Articolo inserito da comma 1 art. 10 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 18) Lettera modificata da comma 1 art. 11 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 che ha sostituito le parole “dall’Osservatorio” con le seguenti “dal Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale”.
( 19) Articolo inserito da comma 1 art. 12 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 20) Articolo inserito da comma 1 art. 13 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
( 21) Articolo inserito da comma 1 art. 14 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 .
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14 comma 2 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 :
“2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e acquisito il parere della competente commissione consiliare con riferimento al provvedimento di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 bis, approva i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 8 quater della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 .”
( 22) Sul punto ci si intende riferire al decreto ministeriale (MIPAAFT) n. 12550 del 21 dicembre 2018 recante “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015".


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013) – Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, s’intende per:
a) agricoltura sociale: l’insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l’attività agricola con almeno una delle attività di cui all’articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;
b) fattorie sociali:
  1. 1) le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge;
  2. 2) le imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge.

Art. 3 - Modalità operative.
1. Le attività dell’agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali (“social housing”) e comunità residenziali (“cohousing”) improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale.
2. Le fattorie sociali, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
3. Per favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio o all’accreditamento delle relative strutture.
Art. 4 - Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
a) gli assessori regionali all’agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;
b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell’ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell’agricoltura sociale;
e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d’intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);
f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell’Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 5 - Elenco e rete delle fattorie sociali.
1. È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco delle fattorie sociali.
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.
Art. 6 - Misure di sostegno.
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all’articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;
b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;
c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l’aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale;
d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;
e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;
f) l’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
g) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale;
h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.
Art. 7 - Logo delle fattorie sociali.
1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all’esterno dell’azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura “Fattoria sociale del Veneto” e la denominazione dell’attività svolta fra quelle individuate all’articolo 3.
2. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 5.
3. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.
Art. 8 - Monitoraggio e valutazione.
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5;
b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.




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