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Legge regionale 28 giugno 2013, n. 16 (BUR n. 54/2013)

Modifica dellalegge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 16 (BUR n. 54/2013) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 16 (BUR n. 54/2013) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” è così sostituito:
“4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.”.



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