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Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 (BUR n. 63/2013)

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 (BUR n. 63/2013)

PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DAL RISCHIO GAS RADON

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui all’articolo 117 comma terzo della Costituzione ed in conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e statali, tutela la salute della popolazione e salvaguarda il patrimonio ambientale e naturale, prevenendo e limitando i rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon nel territorio e negli edifici destinati ad abitazione, a luogo di lavoro ed, in generale, all’aggregazione sociale.
Art. 2 - Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, di seguito denominato Piano, adottato dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR), a tutela della salute dalle conseguenze derivanti da elevate concentrazioni di gas radon negli edifici.
2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera i) e 6, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.
3. Il Piano, predisposto conformemente alle disposizioni di cui al capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, al PNR, alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’International Commission of Radiological Protection (ICRP), dispone:
a) l’aggiornamento, da parte dell’ARPAV, dell’individuazione delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
b) l’individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici esistenti a rischio;
d) le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, particolarmente con riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) la realizzazione e la gestione, da parte dell’ARPAV, di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
f) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed, in particolare, della patologia tumorale al polmone, elaborati in collaborazione con il Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e l’ISS;
g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione.
4. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.
5. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale al Piano. Nelle more dell’adeguamento, le previsioni del Piano prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali vigenti.
6. Entro novanta giorni dall’approvazione del Piano, i regolamenti edilizi recepiscono le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici di cui al comma 3, lettera d).
Art. 3 - Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
1. Ai sensi dell’articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230 del 1995, la Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro centottanta giorni dall’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di elevate concentrazioni di radon, fra quelle ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato o prestando la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad elevato livello di esposizione al gas radon, siano da considerare a rischio di contrarre patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.
3. Ai fini di favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie connesso al livello di esposizione al gas radon, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e di relativi dati clinici. Il registro è gestito dal Servizio di coordinamento del SER.
Art. 4 - Progetti di recupero e risanamento.
1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo.
Art. 5 - Contributi.
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, la Regione concede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, contributi ai comuni interessati.
2. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 e 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si provvede utilizzando per pari importo le risorse allocate nell’U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 6, del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente la dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” viene incrementata di euro 50.000,00 nell’esercizio 2013 e di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.



SOMMARIO
Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 (BUR n. 63/2013) – Testo storico

PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DAL RISCHIO GAS RADON

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui all’articolo 117 comma terzo della Costituzione ed in conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e statali, tutela la salute della popolazione e salvaguarda il patrimonio ambientale e naturale, prevenendo e limitando i rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon nel territorio e negli edifici destinati ad abitazione, a luogo di lavoro ed, in generale, all’aggregazione sociale.
Art. 2 - Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, di seguito denominato Piano, adottato dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR), a tutela della salute dalle conseguenze derivanti da elevate concentrazioni di gas radon negli edifici.
2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera i) e 6, comma 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.
3. Il Piano, predisposto conformemente alle disposizioni di cui al capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, al PNR, alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’International Commission of Radiological Protection (ICRP), dispone:
a) l’aggiornamento, da parte dell’ARPAV, dell’individuazione delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
b) l’individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici esistenti a rischio;
d) le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, particolarmente con riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) la realizzazione e la gestione, da parte dell’ARPAV, di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
f) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed, in particolare, della patologia tumorale al polmone, elaborati in collaborazione con il Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e l’ISS;
g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione.
4. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio di inquinamento da gas radon.
5. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale al Piano. Nelle more dell’adeguamento, le previsioni del Piano prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e provinciali vigenti.
6. Entro novanta giorni dall’approvazione del Piano, i regolamenti edilizi recepiscono le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici di cui al comma 3, lettera d).
Art. 3 - Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.
1. Ai sensi dell’articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230 del 1995, la Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro centottanta giorni dall’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di elevate concentrazioni di radon, fra quelle ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato o prestando la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad elevato livello di esposizione al gas radon, siano da considerare a rischio di contrarre patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.
3. Ai fini di favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie connesso al livello di esposizione al gas radon, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e di relativi dati clinici. Il registro è gestito dal Servizio di coordinamento del SER.
Art. 4 - Progetti di recupero e risanamento.
1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo.
Art. 5 - Contributi.
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, la Regione concede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, contributi ai comuni interessati.
2. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 e 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si provvede utilizzando per pari importo le risorse allocate nell’U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 6, del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente la dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” viene incrementata di euro 50.000,00 nell’esercizio 2013 e di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.



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