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Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013)

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni.

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” è inserito il seguente:
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria”.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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