Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013)
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni.
Sommario
“Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) - Testo vigente”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
SOMMARIO
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Sommario
“Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) - Testo storico”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” è inserito il seguente:
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria”.
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria”.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 24 settembre 2013, n. 22 (BUR n. 82/2013) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni.
- Art. 2 - Entrata in vigore.