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Legge regionale 24 settembre 2013, n. 24 (BUR n. 82/2013)

Misure di semplificazione per la realizzazione di strutture ricettive all’aperto

Legge regionale 24 settembre 2013, n. 24 (BUR n. 82/2013)

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

Art. 1 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.
1. In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l’ articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 24 settembre 2013, n. 24 (BUR n. 82/2013) – Testo storico

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

Art. 1 - Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.
1. In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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