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Legge regionale 29 novembre 2013, n. 31 (BUR n. 103/2013)

Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e successive modificazioni.

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 31 (BUR n. 103/2013) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2009, n. 1 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate al comma 2, dell’ articolo 24, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .



SOMMARIO
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 31 (BUR n. 103/2013) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2009, n. 1 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 , dopo le parole: “35.000.000,00” sono aggiunte le parole: “; detto finanziamento può riguardare anche la realizzazione di opere viarie complementari di fascia A.”.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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