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Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 (BUR n. 42/2013)

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 (BUR n. 42/2013) (Novellazione)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.(1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


Note

( 1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, lettera a), per lesione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.


SOMMARIO
Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 (BUR n. 42/2013) (Novellazione) - Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (1)

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 4 bis - Obbligo di regolarità contributiva.
1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
2. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 7.
4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni.
5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.”.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , come inserito dall’articolo 1, è inserito il seguente:
“Art. 4 ter - Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 4 bis sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’INPS.
2. Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’articolo 4 bis.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciata all’operatore che ha ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, l’autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).
1 ter. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.
1 quater. L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 5.”.
Art. 4 - Norme di prima applicazione in materia di commercio su aree pubbliche.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori che risultano già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. A tal fine gli operatori indicano al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. All’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”;
b) il comma 4 bis è soppresso.




Note

( 1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, lettera a).


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