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Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013)

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali.

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013)

CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI (1) (2)

Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 2 - Criteri di finanziamento.
1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”.
Art. 3 - Requisiti ed obblighi. (3) (4)
1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.
1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale:
a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;
c) si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;
d) in caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) in caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;
f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.
1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 1bis in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.
1 quater. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 bis del presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del Bilancio di previsione 2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge (Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”). ( 5)




Art. 4 - Relazione sullo stato di attuazione.
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00 per l’esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.




Note

( 1) Con sentenza n. 20/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, che ha aggiunto i commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) all’articolo 3. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
( 2) Con sentenza n. 126/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, in quanto esclude che la norma sia riconducibile alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in prevalenza alle materie “professioni” ovvero “tutela della salute”, che ricadono nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è intervenuto in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” cui rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo restando che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto nazionale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 78/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
( 3) Con sentenza n. 20/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, che ha aggiunto i commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) all’articolo 3, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente motivato l’impugnazione, non avendo individuato le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali di cui lamenta la violazione e avendo svolto un’argomentazione meramente assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri costituzionali evocati. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
( 4) Con sentenza n. 126/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, in quanto esclude che la norma sia riconducibile alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in prevalenza alle materie “professioni” ovvero “tutela della salute”, che ricadono nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è intervenuto in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” cui rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo restando che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto nazionale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 78/2013 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
( 5) Commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) aggiunti da comma 1 art. 19 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013) - Testo storico

CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI

Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 2 - Criteri di finanziamento.
1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in ragione del fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”.
Art. 3 - Requisiti ed obblighi.
1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge.
Art. 4 - Relazione sullo stato di attuazione.
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.050.000,00 per l’esercizio 2013, in euro 8.988.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.




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