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Legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (BUR n. 16/2014)

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .

Legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (BUR n. 16/2014) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1


Legge abrogata da comma 1, articolo 2, legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (BUR n. 16/2014) – Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 10 febbraio 2016.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Norma di abrogazione.
1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ” sono abrogati.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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