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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014)

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014)

REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO (1)

Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
2. Al termine del negoziato, e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore ( 2) della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.
3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine ( 3) il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 2.
Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.
1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine ( 4) il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”] ( 5) .
2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto. ( 6)
Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.
1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 ( 7) comma 2 ter e comma 2 quater, all’ articolo 17, all’ articolo 18, all’ articolo 19 e all’ articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. ( 8)
2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle ( 9) elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale. ( 10) La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.
2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie. ( 11)
Art. 3 bis - Campagna informativa. (12)
1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:
a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);
b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);
c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);
d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);
e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);
f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).



Note

( 1) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 26/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato le legittimità costituzionale del quesito n. 1 e la illegittimità costituzionale, per contrasto con disposizioni statutarie e violazione di articoli della Costituzione dei quesiti n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “centoventi giorni dall’approvazione” con le parole “tre anni dall’entrata in vigore”.
( 3) comma così modificato da comma 2 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole “entro il termine di cui al comma 2”.
( 4) Comma così modificato da comma 3 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole “entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1”.
( 5) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato, con riferimento ai quesiti referendari dell’articolo 2, comma 1:
- quesito n. 1): non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione cosicché per la Corte deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)»;
- quesiti n. 2) e 3): illegittimi costituzionalmente per contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera a) e 27, comma 3, dello Statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie, nonché per violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica e del limite delle leggi di bilancio come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di referendum ex articolo 75 della Costituzione;
- quesito n. 4): illegittimo costituzionalmente per violazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e quindi in contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto i quali dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli “obblighi costituzionali”;
- quesito n. 5): illegittimo costituzionalmente in quanto volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a Statuto speciale già previste dall’articolo 116 della Costituzione, in violazione delle scelte fondamentali di livello costituzionale e quindi irrimediabilmente in contrasto con i citati articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto.
La Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1), unico quesito referendario per il quale, nel caso in cui fosse effettivamente attivata, può svolgersi la consultazione popolare regionale.
La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 67/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’intera legge, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto.
( 6) Vedi deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155 ad oggetto “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 , percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43).” ed ordine del giorno approvato con deliberazione n. 154 del 15 novembre 2017 ad oggetto “Il consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta regionale per l’avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.”.
( 7) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 che ha soppresso le parole “comma 2 bis,”.
( 8) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 che ha aggiunto alla fine le parole “Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”.
( 9) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso la parola “prime”.
( 10) Comma così modificato da comma 4 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “successive alla data di entrata in vigore della presente legge.” con le parole “o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale.”.
( 11) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 .
( 12) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014) – Testo storico

REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO (1)

Art. 1 - Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
2. Al termine del negoziato, e comunque entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.
3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 2.
Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.
1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.
2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.
Art. 3 - Disciplina delle procedure referendarie.
1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 bis, comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:
a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);
b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);
c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);
d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);
e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);
f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);
g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).



Note

( 1) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, numero 1) nel senso che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possono riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5) e non fondate le questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1).


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