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Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014)

Norme in materia di società partecipate da enti regionali.

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014)

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI REGIONALI

Art. 1 - Società partecipate da enti regionali.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dagli enti regionali e ne controlla l’attuazione, anche verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società. ( 1)
2. Agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni controllate dalla Regione, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione della accertata convenienza economica della detenzione stessa. ( 2)
3. In conformità all’ articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, esprime parere sui bilanci delle società controllate da enti regionali e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate da enti regionali.
5. Le società controllate da enti regionali trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per l’anno successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Art. 2 - Misure per il contenimento delle spese di funzionamento.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, l'ente detentore della partecipazione di cui al comma 1 verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.
Art. 3 - Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Consiglio regionale e alla Giunta regionale l’elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell’ente regionale partecipante.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, conferma il mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.
3. A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.
Art. 4 - Dismissione delle partecipazioni.
1. Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento.
Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali. (3)
1. Gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, qualora non intendano produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisiscono mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. La Giunta regionale effettua periodicamente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento a terzi da parte di enti regionali di funzioni, servizi e ne informa la competente commissione consiliare.
Art. 6 - Disciplina delle società controllate.
1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, si applica l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.( 4)
Art. 6 bis - Norma transitoria. (5)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano alle società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.


Note

( 1) Vedi anche quanto già previsto dall’art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ai sensi del quale “Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.”.
( 2) Vedi in generale quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionale” ai sensi del quale “Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale sotto il profilo della legittimità e del merito” tra gli altri “la partecipazione a enti e società” ed in particolare, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ai sensi del quale “Le acquisizioni, le vendite, le permute di quote di società, la costituzione di società da parte delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 , vengono effettuate previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale”.
( 3) In materia vedi quanto già previsto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 49 che prevede “l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici”.
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che ha sostituito le parole: “la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ” con le seguenti: “l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ”.
( 5) Articolo inserito da comma 1 art. 23 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014) – Testo storico

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI REGIONALI

Art. 1 - Società partecipate da enti regionali.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dagli enti regionali e ne controlla l’attuazione, anche verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. Agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni controllate dalla Regione, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione della accertata convenienza economica della detenzione stessa.
3. In conformità all’articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, esprime parere sui bilanci delle società controllate da enti regionali e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate da enti regionali.
5. Le società controllate da enti regionali trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per l’anno successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Art. 2 - Misure per il contenimento delle spese di funzionamento.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, l'ente detentore della partecipazione di cui al comma 1 verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.
Art. 3 - Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Consiglio regionale e alla Giunta regionale l’elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell’ente regionale partecipante.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, conferma il mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.
3. A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.
Art. 4 - Dismissione delle partecipazioni.
1. Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento.
Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali.
1. Gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, qualora non intendano produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisiscono mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. La Giunta regionale effettua periodicamente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento a terzi da parte di enti regionali di funzioni, servizi e ne informa la competente commissione consiliare.
Art. 6 - Disciplina delle società controllate.
1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, si applica la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.



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