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Legge regionale 25 settembre 2014, n. 29 (BUR n. 94/2014)

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 “Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali”

Legge regionale 25 settembre 2014, n. 29 (BUR n. 94/2014) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1994, n. 60 “DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 settembre 2014, n. 29 (BUR n. 94/2014) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1994, n. 60 “DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 “Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 è inserito il seguente:
“3 bis. La provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 o del nulla osta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione, qualora lo ritenga necessario, acquisisce il parere degli enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo. Tale parere viene reso entro sei giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende positivamente espresso. Nel caso di transito interprovinciale il nulla osta delle provincie interessate si intende rilasciato trascorsi dieci giorni dalla richiesta. Resta ferma la normativa statale relativa alla riduzione dei termini di rilascio dell’autorizzazione nei casi speciali dalla stessa previsti.”.




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