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Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014)

Disposizioni in ordine alle sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014)

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI DI MOTTA DI LIVENZA, CAVARZERE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL’OSPEDALE SPECIALISTICO INTERREGIONALE CODIVILLA-PUTTI DI CORTINA D’AMPEZZO


Art. 1 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza.
1. Al fine di assicurare lo sviluppo della struttura di eccellenza dell’Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, l’Azienda ULSS n. 9 è autorizzata al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione e alla contestuale liquidazione dell’attuale socio privato in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.
Art. 2 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere. (1)
1. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima provvede, entro il 31 dicembre 2018, alla chiusura dell’attività di sperimentazione gestionale di Cavarzere.
2. L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, entro il medesimo termine di cui al comma 1, acquista le quote del capitale sociale della Società denominata “Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.”.
3. La Giunta regionale autorizza l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima ad alienare, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la Società di cui al comma 2, unitamente al complesso immobiliare di proprietà della Azienda ULSS n. 3 dove si svolgono anche le attività di specialistica ambulatoriale e di residenzialità protetta per disabili.
4. Sul bene di cui al comma 3 viene istituito un vincolo di destinazione d’uso sanitario della durata di quindici anni.
5. Con successivo provvedimento, su cui esprime parere la competente commissione consiliare, la Giunta regionale detta disposizioni in ordine ai servizi erogati nella suindicata struttura, mantenendo i servizi sanitari e socio sanitari previsti dagli atti della programmazione regionale.
Art. 3 - Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali.
1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui agli articoli 1 e 2 è di competenza della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, mentre la nomina del collegio sindacale spetta al Consiglio regionale.
Art. 4 - Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.
1. L’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è abrogato.
2 Al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale e di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e votato alla cura delle infezioni ossee articolari quali le osteomieliti e TBC osteoarticolare, l’Azienda ULSS n. 1 è autorizzata a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata ”Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” per la gestione dell’ Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, sino alla individuazione di nuove forme di gestione e, comunque, non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3 La Giunta regionale è autorizzata a verificare le possibilità di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva.
4. In deroga alla procedura prevista dall’ articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, la scheda ospedaliera relativa all’Ospedale di Cortina d’Ampezzo dell’Azienda ULSS n. 1, prevista nell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2122 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Delibera n. 68/CR del 18 giugno 2013.”, è modificata di diritto per l’adeguamento a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5 - Modalità di attuazione.
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti conseguenti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
2. Sullo Statuto e sul Piano di sviluppo della società di cui all’articolo 1 è acquisito il parere della commissione consiliare regionale competente in materia sanitaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Articolo sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014) – Testo storico

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI DI MOTTA DI LIVENZA, CAVARZERE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL’OSPEDALE SPECIALISTICO INTERREGIONALE CODIVILLA-PUTTI DI CORTINA D’AMPEZZO


Art. 1 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Motta di Livenza.
1. Al fine di assicurare lo sviluppo della struttura di eccellenza dell’Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, settore di rilevante interesse sanitario, l’Azienda ULSS n. 9 è autorizzata al mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione e alla contestuale liquidazione dell’attuale socio privato in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali.
Art. 2 - Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale di Cavarzere.
1. La sperimentazione gestionale di Cavarzere, attiva presso l’Azienda ULSS n. 14, viene prorogata per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Disposizioni in ordine alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali.
1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui agli articoli 1 e 2 è di competenza della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, mentre la nomina del collegio sindacale spetta al Consiglio regionale.
Art. 4 - Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” e disposizioni transitorie relative all’Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.
1. L’articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è abrogato.
2 Al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale e di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e votato alla cura delle infezioni ossee articolari quali le osteomieliti e TBC osteoarticolare, l’Azienda ULSS n. 1 è autorizzata a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata ”Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” per la gestione dell’ Ospedale specialistico interregionale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo, sino alla individuazione di nuove forme di gestione e, comunque, non oltre trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3 La Giunta regionale è autorizzata a verificare le possibilità di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva.
4. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, la scheda ospedaliera relativa all’Ospedale di Cortina d’Ampezzo dell’Azienda ULSS n. 1, prevista nell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2122 “Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Delibera n. 68/CR del 18 giugno 2013.”, è modificata di diritto per l’adeguamento a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5 - Modalità di attuazione.
1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti conseguenti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
2. Sullo Statuto e sul Piano di sviluppo della società di cui all’articolo 1 è acquisito il parere della commissione consiliare regionale competente in materia sanitaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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