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Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014)

Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014)

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (1) (2) (3) (4)

Art. 1 - Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
1. È istituita l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge. ( 5)
2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto agricoltura” ” e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2, l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.
Art. 2 - Funzioni dell’Agenzia.
1. L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ( 6) nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale, zootecnico ( 7) e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
c bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l’evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti; ( 8)
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori;
d bis) promozione e organizzazione dell’attività di certificazione di qualità; ( 9)
d ter) gestione dell’attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria; ( 10)
d quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni. ( 11)
d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale. ( 12)
2. La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.
Art. 3 - Partecipazioni.
1. L’Agenzia, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 2, comma 1 ( 13) può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:
a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia ( 14) ;
c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
d) determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3.
Art. 5 - Direttore.
1. Il direttore:
a) è il rappresentante legale dell’Agenzia;
b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
c) adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni; ( 15)
d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
f) assume i provvedimenti dell’Agenzia e, ( 16) sottoscrive i contratti per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili, per l’accensione di mutui e leasing immobiliari, per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l’accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell’Agenzia;
g) predispone la relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.
2. Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
3. Il rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.
4. Al direttore è attribuita un’indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all’articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”. ( 17)
5. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 6 - Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.
Art. 7- Avvalimento tecnico-consultivo.
1. Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, svolge funzioni consultive dell’Agenzia per le attività istituzionali di cui all’articolo 2, comma 1 ed esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all’articolo 10.
2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, da:
a) un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di operatività dell’Agenzia, individuato d’intesa fra gli atenei del Veneto;
b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
Art. 8 - Organizzazione dell’Agenzia.
1. L’Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
2. Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), che definisce anche le modalità per il funzionamento dell’Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale.
3. L’incarico di dirigente di sezione è conferito dal direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.
Art. 9 - Attività di gestione.
1. Le gestioni finanziaria e di bilancio dell’Agenzia fanno riferimento alla normativa contabile regionale.
2. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) contributo annuale della Regione del Veneto;
b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell’articolo 2;
d) eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.
3. L’Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 3, non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).
5. All’Agenzia si applica quanto previsto dall’articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, in materia di contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.
Art. 10 - Programmi di attività.
1. L’Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l’attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell’anno precedente al periodo a cui si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11 - Controlli.
1. L’Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserita la seguente:
“l bis) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.”.
Art. 12 - Personale.
1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell’assetto strutturale e organizzativo dell’Agenzia.
2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l’assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
[3. Ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell’articolo 13. ( 18) ]
[3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell’Agenzia, mantengono l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali. ( 19) ] ( 20)
4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.
4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.
4 ter. L’Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell’articolo 5. ( 21)
Art. 13 - Norme transitorie. (22) (23)
[1. Ferma restando l’attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.] ( 24)
2. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura. (25) (26)
1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:
a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell’Agenzia.
2. Gli organi dell’ente soppresso rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell’ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l’inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all’azienda soppressa.
4. A conclusione dell’attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l’inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all’Agenzia dei beni ( 27) necessari all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate ( 28) dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell’Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l’Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali ( 29) della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all’articolo 2.
8 bis. L’attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, compete al direttore dell’Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell’Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall’Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese. ( 30)
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all’Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell’ambito della programmazione annuale del personale. ( 31)
Art. 15 - Modifica di denominazione.
1. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali all’Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all’Azienda regionale per le foreste, all’Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto Agricoltura”, si intendono riferiti, per effetto della presente legge, a quello dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
Art. 16 - Norma finanziaria.
1. Al contributo annuale di cui all’articolo 9, quantificato in euro 12.205.000,00 e 11.405.000,00 ( 32) rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
2 Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.
3. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 9, quantificati in euro 1.000.000,00 e 800.000,00 ( 33) rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell’agricoltura (upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”).
4 bis. Le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all’articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare. ( 34)
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall’approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura e all’istituzione dell’Agenzia.
Art. 17 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” come novellata da:
  1. 1) articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998”;
  2. 2) articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”;
  3. 3) articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
  4. 4) articolo 45, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;
  5. 5) legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 “Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura” ” ”;
  6. 6) articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

Art. 18 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Con sentenza n. 82/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3bis dell’articolo 12 inserito dall’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “previdenza sociale” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
( 2) Con ordinanza n. 80/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 12/2015).
( 3) Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 4) L’articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 nel disporre in tema di razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio, ha tra l’altro previsto che la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell’Ente, per la durata massima di un anno, prorogabile per un ulteriore anno.
( 5) Comma sostituito da comma 1 art. 23 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificato da comma 1 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha sostituito le parole: “ente strumentale” con le parole: “ente pubblico economico strumentale”.
( 6) Lettera modificata da comma 1 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole “ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità,”.
( 7) Lettera modificata da comma 1 art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 che dopo le parole: “agricolo, agroalimentare, forestale” ha inserito la seguente: “, zootecnico”.
( 8) Lettera aggiunta da comma 2 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
( 9) Lettera modificata da comma 2 art. 1 legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 che ha soppresso le parole: “dei prodotti agroalimentari”. In precedenza lettere aggiunta da comma 2 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 10) Lettere d bis), d ter) e d quater) aggiunte da comma 2 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 11) Lettere d bis), d ter) e d quater) aggiunte da comma 2 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 12) Lettera aggiunta da comma 1 art. 15 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 13) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le parole “e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”.
( 14) Lettera così modificata da comma 2 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le parole “e ne approva la dotazione organica”.
( 15) Lettera sostituita, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 3 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 . Il testo originario così prevedeva “c) propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;”.
( 16) Lettera così modificata da comma 4 art. 6 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, le parole “previa autorizzazione della Giunta regionale,”.
( 17) Vedi, in tema di trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici, la cui definizione è di competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.
( 18) Comma così sostituito da comma 3 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 19) Comma aggiunto da comma 1 art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 20) Con sentenza n. 82/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che inserisce il comma 3bis all’articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , il quale prevede che i dirigenti e i dipendenti della Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, mantengono l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici – ex Gestione INPDAP – ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, in quanto è espressamente intervenuto a definire il trattamento di previdenza e di quiescenza dei suddetti dirigenti e dipendenti con una disciplina che incide palesemente ed esclusivamente sulla materia della “previdenza sociale” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
( 21) Commi 4 bis) e 4 ter) inseriti da comma 3 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 22) Articolo così sostituito da comma 4 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
( 23) Con ordinanza n. 80/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 12/2015).
( 24) Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12 comma 3 e dell’articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l’intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia “ordinamento civile”; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame “attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello sesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego”.
( 25) Con ordinanza n. 80/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 15/2016), la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo relativo al testo originario degli articoli 13 e 14, comma 9, prima della loro modificazione da parte dell’articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , in quanto tali modificazioni legislative sono satisfattive dei motivi di censura e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione nel periodo compreso tra la loro entrata in vigore e la loro modificazione. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 21/2015 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 12/2015)..
( 26) Vedi quanto disposto dall’art. 20 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 in tema di gestione di beni immobili della riforma fondiaria trasferiti nel patrimonio della Regione Veneto a seguito della soppressione dell’Ente Veneto Agricoltura.
( 27) Comma così modificato da comma 1 art. 24 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole “e assegna all’Agenzia i beni” con le parole “al fine di consentire il trasferimento all’Agenzia dei beni”.
( 28) Comma così modificato da comma 2 art. 24 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito la parola “curate” con la parola “approvate”.
( 29) Comma così modificato da comma 3 art. 24 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole “nei rapporti attivi e passivi” le parole “”ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali”.
( 30) Comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 . In precedenza comma aggiunto da comma 4 art. 19 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 31) Comma così modificato da comma 5 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha sostituito le parole: “risorse umane e strumentali” con le parole: “risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell’ambito della programmazione annuale del personale”.
( 32) Comma così modificato da comma 6 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha sostituito le parole: “8.000.000,00 e 7.000.000,00” con le parole: “12.205.000,00 e 11.405.000,00”.
( 33) Comma così modificato da comma 7 dell’art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha sostituito le parole: “3.500.000,00 e 3.000.000,00” con le parole: “1.000.000,00 e 800.000,00”.
( 34) Comma aggiunto da comma 4 art. 24 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014) – Testo storico

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO

Art. 1 - Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
1. È istituita l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.
2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto agricoltura” ” e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.
3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all’articolo 2, l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.
Art. 2 - Funzioni dell’Agenzia.
1. L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori.
2. La Giunta regionale può inoltre affidare all’Agenzia l’attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L’Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.
Art. 3 - Partecipazioni.
1. L’Agenzia, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 2, comma 1 e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:
a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell’Agenzia e ne approva la dotazione organica;
c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
d) determina gli indirizzi a cui l’Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell’articolo 3.
Art. 5 - Direttore.
1. Il direttore:
a) è il rappresentante legale dell’Agenzia;
b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
c) propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
f) assume i provvedimenti dell’Agenzia e, previa autorizzazione della Giunta regionale, sottoscrive i contratti per l’acquisto e l’alienazione di beni immobili, per l’accensione di mutui e leasing immobiliari, per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l’accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell’Agenzia;
g) predispone la relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.
2. Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
3. Il rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.
4. Al direttore è attribuita un’indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all’articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
5. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 6 - Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.
Art. 7- Avvalimento tecnico-consultivo.
1. Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, svolge funzioni consultive dell’Agenzia per le attività istituzionali di cui all’articolo 2, comma 1 ed esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all’articolo 10.
2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, da:
a) un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di operatività dell’Agenzia, individuato d’intesa fra gli atenei del Veneto;
b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
Art. 8 - Organizzazione dell’Agenzia.
1. L’Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
2. Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), che definisce anche le modalità per il funzionamento dell’Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale.
3. L’incarico di dirigente di sezione è conferito dal direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.
Art. 9 - Attività di gestione.
1. Le gestioni finanziaria e di bilancio dell’Agenzia fanno riferimento alla normativa contabile regionale.
2. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) contributo annuale della Regione del Veneto;
b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell’articolo 2;
d) eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.
3. L’Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 3, non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).
5. All’Agenzia si applica quanto previsto dall’articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, in materia di contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.
Art. 10 - Programmi di attività.
1. L’Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l’attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell’anno precedente al periodo a cui si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11 - Controlli.
1. L’Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserita la seguente:
“l bis) l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.”.
Art. 12 - Personale.
1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l’Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell’assetto strutturale e organizzativo dell’Agenzia.
2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l’assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.
3. Ai dirigenti e dipendenti dell’Agenzia si applicano i rispettivi contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali.
4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.
Art. 13 - Norme transitorie.
1. Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata.
2. Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avrà riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.
Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:
a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d’azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell’Agenzia.
2. Gli organi dell’ente soppresso rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell’ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l’inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all’azienda soppressa.
4. A conclusione dell’attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.
5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l’inventario redatti dal commissario liquidatore e assegna all’Agenzia i beni necessari all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2.
6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono curate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell’Agenzia.
8. A decorrere dalla nomina del direttore, l’Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all’articolo 2.
9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all’Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali.
Art. 15 - Modifica di denominazione.
1. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali all’Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all’Azienda regionale per le foreste, all’Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto Agricoltura”, si intendono riferiti, per effetto della presente legge, a quello dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
Art. 16 - Norma finanziaria.
1. Al contributo annuale di cui all’articolo 9, quantificato in euro 8.000.000,00 e 7.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
2 Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.
3. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 9, quantificati in euro 3.500.000,00 e 3.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016.
4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell’agricoltura (upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”).
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall’approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura e all’istituzione dell’Agenzia.
Art. 17 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” come novellata da:
  1. 1) articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998”;
  2. 2) articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”;
  3. 3) articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
  4. 4) articolo 45, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”;
  5. 5) legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 “Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto agricoltura” ” ”;
  6. 6) articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

Art. 18 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO