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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014)
Interventi temporanei relativi all’assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica.
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO I - Intervento temporaneo sull’assegno vitalizio
Art. 1 - Intervento temporaneo sull’assegno vitalizio.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI) |
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI) |
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 2.000,00
|
5,00%
|
5,00% sull'intero importo
|
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
|
8,00%
|
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
|
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
|
10,00%
|
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
|
oltre euro 6.000,00
|
15,00%
|
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00
|
Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO I - Intervento temporaneo sull’assegno vitalizio
Art. 1 - Intervento temporaneo sull’assegno vitalizio.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI) |
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI) |
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 2.000,00
|
5,00%
|
5,00% sull'intero importo
|
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
|
8,00%
|
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
|
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
|
10,00%
|
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
|
oltre euro 6.000,00
|
15,00%
|
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00
|
Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.
SOMMARIO
- Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014) – Testo storico
- INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA