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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 (BUR n. 125/2014)

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 (BUR n. 125/2014) (Bilancio)

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2015 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 1 - Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi del comma 4 dell’ articolo 56, dello Statuto del Veneto e dell’ articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2015 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio di previsione per l’anno 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, nonché delle spese finanziate con ricorso all’indebitamento.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione dell’esercizio provvisorio di cui al comma 1 le spese individuate nell’allegato “Spese autorizzate con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 118/2011” al disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” nonché quelle di cui alla Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” e alla Tabella B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” allegate al disegno di legge n. 32/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione della legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e quelle per il funzionamento dei seguenti Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio:
a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto Regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A.;
j) Veneto Acque S.p.A.;
k) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
l) Veneto Innovazione S.p.A.;
m) Rocca di Monselice S.r.l.;
n) Veneto Promozione S.c.p.A..
4. È, altresì, autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all’Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione dell’esercizio provvisorio, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
Art. 2 - Adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: “, l’entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale” sono soppresse.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
“2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“3 bis. Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.”.
7. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono inseriti i seguenti:
“Art. 20 bis - Fondi Rischi spese legali.
1. In applicazione del comma 3, dell’articolo 46, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente” e il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.
2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata.
3. I fondi di cui al comma 1, rientrano nell’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 17 e non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.
4. La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi di cui al comma 1 e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Art. 20 ter - Fondi crediti di dubbia esigibilità.
1. In applicazione dell’articolo 46, del decreto legislativo 118/2011, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente” e il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte conto capitale”.
2. L’ammontare dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell’Allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 118/2011.
3. Sui fondi di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.

Art 20 quater - Fondo rischi per escussione garanzie.
1. Nel bilancio di previsione è iscritto il “Fondo rischi per escussione garanzie”.
2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.”.
8. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis - Variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato.
1. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 51, del decreto legislativo 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non riservate alla competenza della Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione.”.
9. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“Art. 51 bis - Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento.
1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo residui radiati - parte corrente” e il “Fondo residui radiati - parte conto capitale” per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell’articolo 51.
2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco previsto dal comma 3, dell’articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 51, subordinandone l’utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l’impegno.
4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.”.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO
Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 (BUR n. 125/2014) (Bilancio) – Testo storico

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2015 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 1 - Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 56, dello Statuto del Veneto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2015 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio di previsione per l’anno 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, nonché delle spese finanziate con ricorso all’indebitamento.
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione dell’esercizio provvisorio di cui al comma 1 le spese individuate nell’allegato “Spese autorizzate con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 118/2011” al disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” nonché quelle di cui alla Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” e alla Tabella B “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” allegate al disegno di legge n. 32/DDL del 9 dicembre 2014 “Approvazione della legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e quelle per il funzionamento dei seguenti Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio:
a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
b) Veneto Agricoltura;
c) Veneto Lavoro;
d) Veneto Strade S.p.A.;
e) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV);
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto Regionale Ville Venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
i) Sistemi Territoriali S.p.A.;
j) Veneto Acque S.p.A.;
k) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
l) Veneto Innovazione S.p.A.;
m) Rocca di Monselice S.r.l.;
n) Veneto Promozione S.c.p.A..
4. È, altresì, autorizzata la gestione dell’esercizio provvisorio volta ad erogare l’anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all’Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione dell’esercizio provvisorio, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
Art. 2 - Adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: “, l’entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale” sono soppresse.
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:
“2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“3 bis. Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.”.
7. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono inseriti i seguenti:
“Art. 20 bis - Fondi Rischi spese legali.
1. In applicazione del comma 3, dell’articolo 46, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente” e il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.
2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata.
3. I fondi di cui al comma 1, rientrano nell’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 17 e non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.
4. La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi di cui al comma 1 e l’iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Art. 20 ter - Fondi crediti di dubbia esigibilità.
1. In applicazione dell’articolo 46, del decreto legislativo 118/2011, nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente” e il “Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte conto capitale”.
2. L’ammontare dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell’Allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 118/2011.
3. Sui fondi di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.

Art 20 quater - Fondo rischi per escussione garanzie.
1. Nel bilancio di previsione è iscritto il “Fondo rischi per escussione garanzie”.
2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d’anno.”.
8. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis - Variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato.
1. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 51, del decreto legislativo 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non riservate alla competenza della Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione.”.
9. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
“Art. 51 bis - Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento.
1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il “Fondo residui radiati - parte corrente” e il “Fondo residui radiati - parte conto capitale” per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell’articolo 51.
2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell’elenco previsto dal comma 3, dell’articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 51, subordinandone l’utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l’impegno.
4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.”.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO