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Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 (BUR n. 18/2014)

Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista

Legge regionale 7 febbraio 2014, n 7 (BUR n. 18/2014 )

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.
Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.
2. Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
3. Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.
Art. 3 - Aree pubbliche destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.
2. I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.
3. La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in materia di concessioni.
Art. 4 - Aree private destinate al turismo naturista.
1. Per l’esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.
Art. 5 - Controlli sulle aree destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l’attività di controllo sul buon funzionamento e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.
Art. 6 - Sanzioni.
1. Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell’area destinata al turismo naturista ed ordina la sospensione dell’attività nell’area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora l’area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 7.
2. Il comune ordina la immediata cessazione dell’attività dell’area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b) mancato adeguamento dell’area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c) gestione dell’area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.
Art. 7 - Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in particolare che le aree destinate al turismo naturista:
  1. 1) siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;
  2. 2) abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;
  3. 3) siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;

b) i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista. ( 1)




Note

( 1) Vedi la DGR 10 febbraio 2015, n. 141 “Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista. Criteri generali per il rilascio delle concessioni e l'individuazione delle aree destinate al turismo naturista. Deliberazione N. 186/CR del 23 dicembre 2014. Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 , articolo 7.” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 27 febbraio 2015.


SOMMARIO
Legge regionale 7 febbraio 2014, n 7 (BUR n. 18/2014 ) – Testo storico

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.
Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.
2. Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
3. Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.
Art. 3 - Aree pubbliche destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.
2. I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.
3. La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in materia di concessioni.
Art. 4 - Aree private destinate al turismo naturista.
1. Per l’esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.
Art. 5 - Controlli sulle aree destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l’attività di controllo sul buon funzionamento e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.
Art. 6 - Sanzioni.
1. Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell’area destinata al turismo naturista ed ordina la sospensione dell’attività nell’area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora l’area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 7.
2. Il comune ordina la immediata cessazione dell’attività dell’area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b) mancato adeguamento dell’area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c) gestione dell’area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.
Art. 7 - Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in particolare che le aree destinate al turismo naturista:
  1. 1) siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;
  2. 2) abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;
  3. 3) siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;

b) i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista.




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