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Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del Regolamento 692/2011 (Legge regionale europea 2014).

Sommario: Legge Regionale 2/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015)

DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014).

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana.
omissis ( 1)
Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis ( 2)
Art. 4 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis ( 3)
Art. 5 - Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis ( 4)
Art. 6 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis ( 5)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis ( 6)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis ( 7)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
omissis ( 8)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
omissis ( 9)
Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni, le parole “sentita la competente Commissione provinciale per l’artigianato (CPA),” sono soppresse.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni.
omissis ( 10)
Art. 13 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112””.
omissis ( 11)

TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, per assicurare l’adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo

Art. 14 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo la lettera n) del comma 3 dell’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è introdotta la seguente lettera:
omissis ( 12)

TITOLO IV - Disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE.

Art. 15 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto riconosce l’importanza dei dati pubblici (c.d. “open data”), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l’economia.
2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, promuove l’accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d’autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. omissis ( 13)
Art. 16 - Principi e criteri direttivi.
omissis ( 14)
Art. 17 - Adeguamento della normativa.
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo ( 15) sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.
2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 19 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.


Note

( 1) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 2) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 3) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ..
( 4) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 5) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 6) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 7) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 8) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 9) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 10) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 11) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
( 12) Testo riportato dopo la lett. n) del comma 3 dell’art. 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 13) Comma abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 14) Articolo abrogato da comma 1 art. 3 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 15) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 che ha soppresso le parole “e nel regolamento di cui all’articolo 15”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 2/2015
S O M M A R I O
Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015) – Testo storico

DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014).

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione in materia di artigianato, in conformità all’articolo 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l’acquisizione della qualifica di impresa artigiana.
1. In attuazione dell’obbligo di semplificare le procedure e formalità relative all’accesso alle attività di servizi, ed al loro esercizio, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, le Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni, sono soppresse.
2. Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell’albo delle imprese artigiane nell’ambito della sezione speciale del registro delle imprese.
3. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole “Commissione provinciale per l’artigianato” sono sostituite dalle parole “camera di commercio”.
4. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole “Commissioni provinciali per l’artigianato” sono sostituite dalla parole “camere di commercio”.
5. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole “la Commissione” sono sostituite dalle parole “la camera di commercio”.
6. Ogni riferimento alle Commissioni provinciali per l’artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. La Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 svolge funzioni di indirizzo in materia di artigianato nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
1. Il comma 03 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
1. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Obblighi di comunicazione.
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’albo entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.”.
Art. 5 - Abrogazione degli articoli 15 e 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
1. L’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
2. L’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
1. L’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 18 - Diritti di segreteria.
1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dell’albo delle imprese artigiane sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale.”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
1. L’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
1. Il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.
1. Il numero 5) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, e successive modificazioni.
1. L’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 32 bis - Disciplina.
1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un’impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.
3. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.”.
2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi che si rendessero necessari anche in relazione a successive modifiche della normativa statale.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”, e successive modificazioni, le parole “sentita la competente Commissione provinciale per l’artigianato (CPA),” sono soppresse.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni è abrogata.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:
“c) gestione dell’albo delle imprese artigiane nell’ambito della sezione speciale del registro imprese.”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112””.
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”” sono abrogati.

TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, per assicurare l’adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo

Art. 14 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo la lettera n) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è introdotta la seguente lettera:
“n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.”.

TITOLO IV - Disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE.

Art. 15 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto riconosce l’importanza dei dati pubblici (c.d. “open data”), ovvero dei dati di tipo aperto, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente, quale strumento di trasparenza e di semplificazione e risorsa per rilanciare l’economia.
2. La Regione del Veneto, in attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE, che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, promuove l’accesso telematico ai dati pubblici, nonché il riutilizzo degli stessi.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo i dati esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” o per motivi di tutela del segreto statistico ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”. Sono altresì fatte salve le esclusioni previste nella normativa vigente in materia di proprietà industriale, di protezione dei dati personali e del diritto d’autore, nonché le altre esclusioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel portale della Regione dedicato agli open data sono pubblicati dati e informazioni di cui sono titolari la Regione o altri enti pubblici. I rapporti tra la Regione e gli enti titolari dei dati pubblicati nel portale regionale sono disciplinati da apposite convenzioni.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per disciplinare le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati nel portale della Regione dedicato agli open data.
Art. 16 - Principi e criteri direttivi.
1. Con il regolamento di cui all’articolo 15, la Giunta regionale, in conformità ai principi stabiliti nella normativa europea e statale vigente, disciplina le modalità del processo di apertura dei dati, che si articola nelle seguenti fasi:
a) identificazione dei dati trattati;
b) analisi dei dati e della possibilità della loro pubblicazione;
c) individuazione dei dati da pubblicare e del loro livello di aggregazione;
d) pubblicazione dei dati.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì le modalità di riutilizzo dei dati secondo i seguenti principi:
a) cura della qualità dei dati pubblicati, con particolare riferimento alle dimensioni di accuratezza, completezza ed attualità dei dati medesimi;
b) possibilità di riutilizzo dei dati da parte di chiunque, anche per fini commerciali, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni previste dalla normativa vigente;
c) previsione secondo cui i dati e i documenti pubblicati nel portale regionale dedicato agli open data, senza l'indicazione di una licenza associata, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto;
d) previsione secondo cui le eventuali licenze per il riutilizzo di dati devono imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo stesso.
3. L’avvio e lo sviluppo del processo di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni sono attuati nel rispetto dei vincoli posti dalle disponibilità del bilancio regionale.
Art. 17 - Adeguamento della normativa.
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo e nel regolamento di cui all’articolo 15 sono adeguate alle eventuali diverse disposizioni statali di attuazione della direttiva n. 2013/37/UE.
2. Le disposizioni statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 19 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, e dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea”, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.


SOMMARIO